Anche per quest’anno, vista la mancata emanazione entro il 31 luglio del decreto interministeriale di determinazione dell’esatto valore dello sconto applicabile per l’anno corrente , viene confermato l’11,5 %, come negli anni pregressi.
Le aziende potranno quindi nei prossimi mesi partire con l’applicazione dello sconto in oggetto sui contributi Inps e nello stesso tempo recuperare il periodo pregresso (a decorrere dal mese di gennaio). Lo sconto riguarda solo la parte di contributi a carico dell’azienda.
Invece per quanto riguarda l’Inail lo sconto si potrà applicare in sede di autoliquidazione 2010/2011.
Per poter aver diritto a tali sconti le aziende devono rientrare tra quelle esercenti attività edili (ateco da 45.11 a 45.45.2), devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio del Durc, non aver riportato condanne passate in giudicato per le violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio precedente, rispettare integralmente la contrattazione collettiva.
Le aziende potranno applicare tale sconto solo per i lavoratori con orario a tempo pieno, si escluderanno quindi i contratti part-time o a chiamata.
Ovviamente tale sconto non sarà applicabile nei casi in cui l’azienda già goda di altra agevolazione contributiva sul lavoratore.