Al via il Tfr in busta paga

Con la pubblicazione del decreto Presidente del Consiglio dei Ministri n. 29 del 20.03.2015 parte definitivamente la possibilità di erogare il Tfr maturando in busta paga.

I soggetti destinatari della norma sono tutti i lavoratori dipendenti da datore di lavoro del settore privato, con rapporto di lavoro subordinato in essere da almeno sei mesi, eccetto:

a) i lavoratori dipendenti domestici;

b) i lavoratori dipendenti del settore agricolo;

c) i lavoratori dipendenti per i quali la legge ovvero il contratto collettivo nazionale di lavoro, anche mediante il rinvio alla contrattazione di secondo livello, prevede la corresponsione periodica del TFR ovvero l’accantonamento del TFR medesimo presso soggetti terzi;

d) i lavoratori dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali;

e) i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto nel registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182-bis della legge fallimentare;

f) i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto presso il Registro delle imprese un piano di risanamento attestato di cui all’articolo 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare;

g) i lavoratori dipendenti da datori di lavoro per i quali, ai sensi delle disposizioni normative vigenti, siano stati autorizzati interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga, se in prosecuzione dell’integrazione straordinaria stessa, limitatamente ai lavoratori dipendenti in forza all’unita’ produttiva interessata dai predetti interventi;

h) ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti di cui all’articolo 7, della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

L’opzione di erogazione mensile del Tfr maturando può essere esercitata anche da parte di coloro i quali hanno aderito a forme di previdenza complementare. In tal caso, nel corso del periodo di liquidazione mensile del Tfr, al fondo di previdenza complementare verrà versata solo l’eventuale contribuzione carico lavoratore e azienda.

La disposizione del Tfr a garanzia di contratti di finanziamento preclude l’esercizio dell’opzione di cui sopra.

La volontà del lavoratore dovrà essere manifestata  tramite la compilazione del modello predisposto. L’erogazione della QUIR è operativa dal mese successivo a quello di formalizzazione dell’istanza e fino al 30.06.2018, salvo risoluzione del rapporto di lavoro, se antecedente. La manifestazione di volontà è irrevocabile.

I datori di lavoro con meno di 50 addetti, per far fronte alla liquidazione mensile del Tfr, potranno avere accesso al finanziamento assistito da garanzia, su cui non possono essere applicati tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione del Tfr. In tal caso tali datori di lavoro effettueranno le operazioni di liquidazione mensile a partire dal terzo mese successivo a quello di efficacia dell’istanza.

Per ulteriori informazioni contattare lo studio.

Allegato: Modulo richiesta di pagamento mensile della quota maturanda del trattamento di fine rapporto come parte integrativa della retribuzione (Q.u.i.R).