Al via il nuovo apprendistato

Sulla Gazzetta Ufficiale n° 167 del 10 ottobre 2011 è stato pubblicato il D.Lgs. che riforma il contratto di apprendistato il quale entrerà in vigore il 25 ottobre 2011.

Riportiamo di seguito i tratti salienti dei sette articoli contenuti nel nuovo Testo Unico.

Il nuovo contratto di apprendistato è un contratto da intendersi a tempo indeterminato, fatta eccezione per il settore delle “attività stagionali” per le quali è previsto che la contrattazione collettiva possa consentire la stipula di contratti a tempo determinato.

La tipologia contrattuale sarà disciplinata dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale tramite la contrattazione collettiva o accordi interconfederali, fermo restando alcuni principi prefissati.

Sono previste tre tipologie di apprendistato:

–        Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale. Previsto in tutte le tipologie di settori per i giovani che abbiano compiuto quindici anni e fino ai venticinque, per l’assolvimento dell’obbligo scolastico. La durata è stabilita in base alla qualifica e del diploma da conseguire e non può, in ogni caso, superare il triennio (o quadriennio nel caso n cui l’apprendista debba conseguire un diploma professionale regionale).

–        Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere. Previsto per tutti i settori di attività sia pubblici che privati per i giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni. La durata del periodo formativo è stabilita in base all’età e della qualifica da conseguire e, in ogni caso, non può superare i tre anni. Per le qualifiche artigiane il limite è di cinque anni.

La formazione deve essere svolta sotto la responsabilità dell’azienda e è integrata dall’offerta formativa interna o esterna alla stessa per l’acquisizione delle competenze di base o trasversali per un monte ore totale di centoventi nel triennio.

–        Contratto di alta formazione e ricerca. Previsto per tutti i settori produttivi sia pubblici che privati per i giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni, al fine di conseguire un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari o di alta formazione, inclusi dottorati di ricerca e specializzazione tecnica superiore. La regolamentazione è rimessa alle Regioni e Province autonome in base ad accordi con associazioni datoriali e dei lavoratori e le Università ed Enti di studio o ricerca.

E’, inoltre, introdotta la possibilità di apprendistato per i praticanti degli studi professionali, stante la disciplina dei regolamenti dei singoli ordini.

Viene istituito il c.d. “registro delle professioni” con il fine di rendere omogenei i diversi profili professionali e standard formativi.

Per quanto riguarda il profilo sanzionatorio, il datore di lavoro che non impartisce la formazione nei casi a lui imputabili, deve pagare la differenza contributiva tra quanto già erogato e il livello che il lavoratore avrebbe dovuto conseguire al termine del percorso formativo, maggiorato del 100%. Nel caso in cui il periodo formativo non sia concluso, l’ispettore del lavoro assegna un congruo termine per l’ottemperanza.

I benefici contributivi previsti dal nuovo testo unico per l’apprendistato rimangono quelli già previsti e vengono mantenuti per un anno dopo la conferma del rapporto, ciò non riguarda i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, i quali possono essere assunti con contratto di apprendistato ai fini della qualificazione o riqualificazione professionale. In questo caso si applica un regime “agevolativo” speciale che consiste in una contribuzione pari al 10% per un periodo di diciotto mesi e del 50% dell’indennità di mobilità, se dovuta al lavoratore, per un periodo massimo di dodici mesi.