La Legge di Stabilità conferma – anche per l’anno 2016 – l’esonero contributivo collegato alle assunzioni a tempo indeterminato.
Il nuovo esonero 2016 prevede un abbattimento contributivo a carico del datore di lavoro pari al 40% dei complessivi contributi previdenziali – eclusi i premi Inail – con un tetto massimo pari a 3.250 euro su base annua; l’agevolazione è concessa per un periodo massimo di 24 mesi.
Ricordiamo che possono usufruire del beneficio i datori di lavoro privati che – nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016 – effettuano un’assunzione a tempo indeterminato.
Sono esclusi:
- i contratti di apprendistato;
- i rapporti di lavoro domestico;
- le assunzioni relative ai lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi altro datore di lavoro;
- i lavoratori per i quali il suddetto beneficio sia già stato utilizzato in relazione ad una precedente assunzione a tempo indeterminato presso lo stesso datore di lavoro.
Allo stato attuale, siamo in attesa di una Circolare Inps che fonisca nuovi chiarimenti e/o confermi gli orientamenti già adottati in riferimento all’agevolazione contributiva 2015.