Agevolazioni alle assunzioni 2018

La Legge di Bilancio 2018 prevede agevolazioni nei confronti dei datori di lavoro che, nel corso del 2018, effettuano nuove assunzioni o stabilizzano contratti a tempo determinato.

Il datore di lavoro ha diritto al pagamento del 50% dei contributi dovuti all’Inps relativamente ai seguenti contratti di lavoro stipulati dal 2018 con giovani disoccupanti che non abbiano compiuto il 30° anno di età (35° con esclusivo riferimento al 2018):

  • Assunzione a tempo indeterminato,
  • Trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato;
  • Qualifica dell’apprendista.

Possono usufruire dell’incentivo tutti i datori di lavoro privati, inclusi gli studi professionali, mentre non spetta per i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.

L’incentivo non è cumulabile con altri sgravi contributivi e ha una durata pari a 36 mesi. Se per il medesimo soggetto, l’incentivo è già stato parzialmente goduto da altro datore di lavoro, il nuovo datore di lavoro ha comunque diritto ad utilizzare la parte residua dell’incentivo spettante, a prescindere dall’età anagrafica del lavoratore alla data di assunzione agevolata successiva alla prima.

Una peculiarità dell’incentivo risiede nel fatto che la misura sia strutturale e, di conseguenza, si applica alle assunzioni/trasformazioni intercorse a decorrere dal 1.1.2018 e non ha scadenza.

Incentivo in caso di prosecuzione di rapporto di apprendistato

In caso di prosecuzione del rapporto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato, l’incentivo è riconosciuto se il lavoratore non ha compiuto il 30° anno di età alla data della prosecuzione.

La durata dell’incentivo è limitata a 12 mesi e spetta a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza dell’ulteriore anno di agevolazione contributiva relativa all’apprendistato.

Importo dell’agevolazione

L’importo massimo concesso in agevolazione è pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Esperienze precedenti

I datori di lavoro privati che assumono lavoratori entro sei mesi dal conseguimento del titolo di studio hanno diritto allo sgravio del 100% dei contributi Inps, se è verificata una delle seguenti condizioni:

  • Il lavoratore assunto ha svolto, in qualità di studente e presso il medesimo datore di lavoro, periodi di alternanza scuola-lavoro per almeno il 30% del monte orario previsto per la tipologia di attività;
  • Il lavoratore assunto ha svolto, in qualità di studente e presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodo di apprendistato per l’alta formazione.

Condizioni di spettanza dell’incentivo

L’incentivo spetta se sono rispettate tutte le condizioni previste all’art. 31 del D.Lgs. 150/2015 e se il datore di lavoro non ha effettuato, nei 6 mesi precedenti l’assunzione/trasformazione licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi ex. L. 223/91.