L’Agenzia delle Entrate è stata chiamata ad esprimersi in merito al rimborso delle spese di parcheggio sostenute dal dipendente in trasferta al di fuori del territorio comunale.
Con la risposta n. 5 all’istanza di consulenza giuridica, l’Agenzia si esprime affermando che le spese per parcheggio sostenute dal dipendente in trasferta fuori dal territorio del comunale debbano essere trattare come segue:
- Se il datore di lavoro ha adottato il metodo del rimborso forfettario o del rimborso misto, tali spese devono essere assoggettate ad imposizione per il totale del loro ammontare;
- Se il datore di lavoro ha adottato il metodo del rimborso analitico, allora tali importi ricadono nella tipologia “altre spese” – da intendersi come aggiuntive rispetto a quelle di viaggio, trasporto, vitto e alloggio – e, pertanto, saranno escluse dalla formazione del reddito da lavoro dipendente fino a concorrenza dell’importo massimo fissato dalla normativa a 15,49 euro al giorno per le trasferte sul territorio italiano e a 25,82 per trasferte all’estero.