L’Agenzia delle entrate, pubblicando la risoluzione n. 46/E del 14 agosto 2020, risponde a un quesito in merito al fringe benefit dell’autovettura aziendale concessa in uso promiscuo.
A decorrere dal 1° luglio 2020, il fringe benefit deve essere computato in misura pari a percentuali forfetarie basate sulle emissioni di CO2 del veicolo, da applicare al costo chilometrico di cui alle tabelle Aci, moltiplicato convenzionalmente per 15.000 km.
Sulla base di quanto pubblicato, il momento della sottoscrizione dell’atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del dipendente per l’assegnazione del benefit costituisce il momento rilevante al fine di individuare i “contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020”.
Per poter applicare la nuova normativa è necessario che l’autoveicolo (motociclo o ciclomotore) sia assegnato al dipendente a decorrere dal 1° luglio 2020. Ai veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020, deve essere applicata – per espressa previsione del legislatore – la vecchia normativa.
La risoluzione interviene, infine, chiarendo che nell’ipotesi in cui il contratto di concessione in uso promiscuo del veicolo sia stipulato dopo il 1° luglio 2020, ma il veicolo sia stato immatricolato prima di tale data, per la valorizzazione del fringe benefit non è possibile applicare le nuove regole.
Pertanto, si dovrà procedere valorizzando fiscalmente il fringe benefit per la sola parte riferibile all’uso privato dell’autoveicolo (motociclo o ciclomotore) scorporando quindi dal suo valore normale l’utilizzo nell’interesse del datore di lavoro.