Agenzia Entrate – Chiarimenti sulla detassazione dei premi di risultato

Con la risposta ad Interpello n. 456/2019, L’Agenzia delle Entrate fornisce un chiarimento in tema di detassabilità dei premi di risultati che vengono erogati in esecuzione di contratti aziendali.

Nello specifico, le aziende che, in seguito all’entrata in vigore della L. n. 208/2015, si trovavano nella condizione di avere in essere accordi non adeguati alle nuove disposizioni normative e hanno proceduto al loro adeguamento, possono applicare la detassazione del premio di risultato esclusivamente con riferimento ai premi maturati dopo la stipula degli accordi integrativi.

Il caso in esame riguarda una società che dopo l’entrata in vigore della Legge 208/2015 ha stipulato un accordo aziendale che prevedeva l’erogazione di Pdr variabili nel triennio 2016-2018. Lo stesso accordo stabiliva, inoltre, che i Pdr venissero erogati solo agli operai, con un anticipo del 30% all’inizio dell’anno di riferimento e con il saldo (70%) nei primi mesi dell’anno successivo.

Tale accordo, pur essendo stato stipulato dopo il 01.01.2016, non si adeguava precisamente alle nuove disposizioni, pertanto, l’impresa ha proceduto (nel mese di luglio del 2018) alla stipula di un nuovo accordo con cui venivano introdotti degli indicatori utili ai fini della verifica del soddisfacimento del requisito di incrementalità.

L’AE si incentra sul concetto che l’erogazione delle somme detassabili avvenga in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli stipulati con le Rsa ovvero le Rsu sempre che gli stessi prevedano criteri di misurazione e verifica degli incrementi, rispetto a un periodo congruo definito dall’accordo. Ne discende che la funzione incentivante si possa considerare assolta se la maturazione e l’erogazione del premio si realizzano successivamente alla stipula del contratto.

L’Agenzia ha ritenuto ammissibile la detassazione per il 2018 solo sul 50% dei Pdr vista la parziale vigenza dell’accordo modificativo.