Agenzia Entrate: chiarimenti sui rimborsi agli smart workers

L’Agenzia delle Entrate pubblica la Risposta a Interpello n. 371/2021 all’interno della quale fornisce chiarimenti circa la rilevanza ai fini della determinazione del redditi imponibile dei rimborsi spese effettuati nei confronti dei lavoratori in smart working.

Nel caso di specie, l’istate profila l’ipotesi di attivazione di un piano di smart working all’interno del quale intende rimborsare ai dipendenti i costi sostenuti per i servizi di connessione internet tramite i device mobili ed interroga l’Agenzia circa la possibilità che tali rimborsi non concorrano alla formazione del reddito da lavoro dipendente.

Di diverso parere l’Agenzia, secondo cui, il fatto che il datore di lavoro rimborserebbe la totalità dei costi sostenuti dai propri dipendenti, non rende chiaramente distinguibile una diretta correlazione tra l’uso dei servizi internet e l’utilità del datore stesso. La promiscuità dell’utilizzo dei servizi e la mancata elencazione o limitazione delle tipologie di costi rimborsati dal datore di lavoro costituiscono elementi che portano a ritenerli quali elementi che concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente.

Sotto il profilo Ires, tali costi sono da ritenersi deducibili poiché si è in presenza di un rimborso spese accordato allo smart worker per l’attivazione e per i canoni di abbonamento al servizio di connessione dati internet, che rappresenta un obbligo implicito della prestazione pattuita.

Leggi la Risposta a Interpello n. 371/2021 dell’AE