Agenzia Entate: detassazione premi di risultato

L’Agenzia delle Entrate pubblica la Risoluzione 78/E con la quale fornisce indicazioni in merito alla detassabilità di un premio di risultato la cui corresponsione è legata al raggiungimento di incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, sulla base di quanto definito nella Legge di Stabilità 2016.

Il documento si sofferma soprattutto sulla procedura di misurazione degli indici individuati.

Posto che gli indici sopracitati, il periodo di riferimento ed il metodo di calcolo degli stessi devono essere puntualmente indicati nella contrattazione di secondo livello, l’Agenzia sottolinea che è altresì necessario che il risultato conseguito dall’azienda risulti incrementale rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo di maturazione del premio.

Il requisito dell’incrementalità è fondamento necessario per poter applicare la c.d. detassazione dei premi correlati.

Pertanto, nel caso in cui, al termine del periodo di riferimento – che deve essere congruo per poter effettuare la rilevazione – non si registri l’incremento e il datore di lavoro abbia erogato il premio di risultato applicando il regime agevolativo, questi sarà tenuto, con la prima retribuzione utile, al recupero delle imposte non versate in occasione dell’erogazione dell’emolumento premiale.