Agenzia delle Entrate: chiarimenti sui rimborsi chilometrici

L’Agenzia delle Entrate diffonde – con la risoluzione n° 92/E – un chiarimento riguardante la tassazione del rimborso chilometrico.

L’interpello è stato posto in merito ad un’azienda che, relativamente alla determinazione del rimborso chilometrico ai dipendenti che svolgono le proprie mansioni in trasferta, al di fuori del territorio del comune, opera il seguente distinguo:

  • quando il percorso per raggiungere la località di missione, calcolato a partire dall’abitazione, è più breve rispetto a quello calcolato partendo dalla sede di lavoro, l’indennità chilometrica spettante viene interamente riconosciuta in regime di esenzione fiscale;
  • quando, invece, il percorso per raggiungere la località di missione, calcolato a pratire dall’abitazione, è più lungo rispetto a quello calcolato partendo dalla sede di lavoro, l’indennità chilometrica, seppur corrisposta in ragione dell’intero percorso, è assoggettata a tassazione, fiscale e previdenziale, per la sola quota riferibile alla maggiore distanza percorsa; ciò nel presupposto che l’importo tassato è da considerarsi quale rimborso erogato per il tratto abitazione – sede lavoro.

Alcuni dipendenti hanno eccepito che tale comportamento determini la tassazione di importi che potrebbero costituire, invece, rimborsi analitici esclusi dall’imponibile ai sensi dell’art. 51, comma 5, del TUIR.

L’Amministrazione finanziaria – confermando la soluzione interpretativa proposta dall’istante – chiarisce e rammenta che i rimborsi chilometrici erogati per l’espletamento della prestazione lavorativa in un comune diverso da quello in cui è situata al sede di lavoro, sono esenti da imposizione, se calcolati con riferimento alle tabelle ACI e avendo riguardo alla percorrenza, al tipo di automezzo usato e al costo chilometrico attribuito al tipo di autovettura.

Pertanto, il comportamento utilizzato dall’azienda in questione, risulta corretto.