L’Agenzia delle Entrate pubblica la Risposta ad interpello n. 550/2020, con la quale afferma che, quando è stato sottoscritto un accordo collettivo contenente la previsione di premi di risultato, il compito di valutazione – la relativa responsabilità – circa la sussistenza dei presupposti necessari per l’applicazione della detassazione, nel caso in cui il raggiungimento degli obiettivi prefissati risulti incerto, gravano sul sostituto d’imposta.
Nel caso di specie, l’azienda non ha applicato l’imposta sostitutiva poiché – alla data di sottoscrizione del contratto – era già a conoscenza del raggiungimento dell’obbiettivo incrementale relativo al secondo semestre dell’anno. Il contribuente istante sostiene, invece, che gli unici dati a conoscenza della società – in tale data – erano quelli relativi al primo semestre 2019.
L’AE, in prima battuta richiama la fonte normativa secondo cui è possibile applicare la tassazione agevolata (imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali del 10%) ai premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di specifici criteri definiti da uno specifico Decreto.
Tale Decreto prevede, oltre alla presenza, nei contratti collettivi, di criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, un elenco esemplificativo dei metodi di misurazione degli indici incrementali cui i premi devono essere rapportati.
L’analisi prosegue, ricordando che, al termine del periodo contrattualmente previsto – c.d. periodo congruo – è necessario operare una valutazione sull’effettivo concretizzarsi dell’incremento di uno degli obiettivi prefissati e che costituirà la giustificazione dell’applicazione del regime agevolato.
Ne consegue che non basta che l’obiettivo indicato nella contrattazione di secondo livello sia effettivamente raggiunto, ma è necessario che lo stesso sia incrementale rispetto al risultato consolidato all’inizio del periodo di riferimento. Questa è una caratteristica imprescindibile per l’applicazione dell’agevolazione ed è specificatamente previsto dalla normativa.
Appare logico dedurre che – anche in virtù della funzione incentivante delle norme – l’incrementalità degli obiettivi debba essere verificata successivamente alla data di stipula del contratto, anche se non necessariamente con riferimento ad uno specifico momento temporale.
Secondo l’AE, nonostante le azienda dispongano di strumenti di analisi e di indicatori giudicabili attendibili ed affidabili nella valutazione dell’andamento degli indici, è comunque vero che ricade sul sostituto di imposta la responsabilità circa la valutazione del raggiungimento dell’incrementalità e della relativa applicazione dell’imposta sostitutiva. Pertanto, non è condivisibile la soluzione avanzata dal contribuente istante, a favore dell’operato della società.