AE: precisazioni sui piani di welfare

La Risoluzione 55/E del 25.09.2020 fornisce ulteriori precisazioni in materia di piani di welfare aziendale.

Oggetto della Risoluzione è il doppio quesito posto da un’azienda; in particolare si chiede se:

  1. Ai benefit compresi nel Piano welfare dei regolamenti sia possibile applicare il regime di esclusione da imposizione sul reddito di lavoro dipendente;
  2. Il costo sostenuto dalla stessa per l’anno d’imposta 2019 sia interamente deducibile, ai fini IRES, senza incorrere nella limitazione della deducibilità del solo 5 per mille prevista dal Tuir.

Nello specifico, il piano dell’azienda istante ha le seguenti caratteristiche:

  • E’ rivolto ai lavoratori appartenenti all’area aziendale “Service” e a quelli il cui luogo di lavoro è identificato in “Headquarter”,
  • Tali lavoratori devono avere almeno 2 anni di anzianità di servizio in azienda, alla data del 31/12/2018, e un orario di lavoro giornaliero di almeno 6 ore;
  • Il Piano welfare è attivato con due distinti regolamenti aziendali che, al raggiungimento di un obiettivo minimo di fatturato per l’annualità 2019, riconosce ai citati dipendenti un credito welfare per l’anno 2020 da utilizzare attraverso una specifica piattaforma web che consentirebbe ai destinatari la fruizione di utilità specificatamente individuate. L’importo del credito welfare riconosciuto ai dipendenti è graduato per livello di inquadramento e anzianità di servizio, e riparametrato in caso di fatturato inferiore all’obiettivo prestabilito;
  • I regolamenti fissano l’arco temporale, 15 gennaio/30 novembre 2020, quale periodo per l’utilizzo del credito welfare, prevedendo che quanto non utilizzato nel predetto periodo, sarà versato alla posizione individuale di previdenza complementare o azzerato;
  • Il contenuto del Piano è obbligatorio ed immodificabile per tutta la sua durata e prevede l’accesso ad un medesimo paniere di benefit per entrambe le categorie di lavoratori.

Con riferimento al primo quesito, l’Agenzia delle Entrate, analizza puntualmente tutti i servizi messi a disposizione dal piano di welfare aziendale, riconducendoli o meno – a seconda delle caratteristiche – all’area di imposizione reddituale.

Per quanto riguarda, invece, la deducibilità integrale ai fini Ires l’AE ricorda che questa non costituisce criticità laddove le utilità ricomprese nel Piano, e offerte ai dipendenti, vengano riconosciute in ragione di contratto, accordo o regolamento aziendale che configuri l’adempimento di un obbligo negoziale.

Poiché i regolamenti aziendali oggetto di esame precisano che “In quanto atto negoziale, ancorché unilaterale, le erogazioni ivi previste costituiscono una obbligazione nei confronti dei lavoratori”, ne consegue che la società non può esimersi dall’erogazione dei benefit previsti nel Piano welfare in esame. Pertanto, è applicabile l’articolo 95 del Tuir ai fini della deducibilità – senza alcuna limitazione – dei costi sostenuti dalla Società istante.

Altro contenuto rilevante del documento è la posizione dell’AE sui requisiti che deve avere il piano welfare perchè sia possibile applicare l’agevolazione fiscale:

  • se il piano incentiva la performance individuale non è possibile avere l’esenzione fiscale poichè lo stesso risponde a finalità retributive;
  • per poter applicare l’esenzione fiscale l’erogazione di beni e servizi deve essere collegata alle performance aziendali;
  • i benefit possono prevedere un’erogazione graduale stabilita sulla base della retribuzione annua lorda, ma l’esenzione fiscale risulta incompatibile con una ripartizione effettuata in base alle presenze/assenze dei lavoratori.

Tale posizione si pone in contrasto con un precedente orientamento sia dell’AE stessa che della Direzione regionale Lombardia secondo cui:

  • sarebbe possibile prevedere piani di welfare legati alla premialità, purché offerti alla generalità o a categorie omogenee di dipendenti;
  • l’articolazione del piano welfare, nel fissare i criteri di accesso ai servizi disponibili collegandoli ad obiettivi di performance sia aziendale che individuale, non si pone in contrasto con la finalità delle norme agevolative se non è volto ad agevolare esclusivamente alcuni e ben individuati lavoratori.

Leggi la Risoluzione AE n. 55/E del 25.09.2020