L’Agenzia delle Entrate – nella Risposta n. 383 del 18 settembre 2020 – afferma che quando i beneficiari della polizza sono i lavoratori, l’importo dei contributi ha come scopo quello di garantire un beneficio aggiuntivo rispetto alla retribuzione dei dipendenti stessi (c.d. fringe benefit). Tale beneficio si estrinseca nella titolarità dell’interesse economico protetto dalla polizza, pertanto tali contributi sono imponibili ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del Tuir.
Ne deriva che tali somme debbano essere considerate una componente positiva del reddito di lavoro dipendente, ferma restando l’applicazione del comma 3 dell’art. 51, comma 1, del TUIR, secondo cui il valore dell’emolumento in natura non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente se, sommato al valore degli altri eventuali beni e servizi in natura concessi al dipendente nel medesimo periodo d’imposta, non supera l’importo complessivo di euro 258,23.