Ccnl Studi Professionali: firmato l’accordo di rinnovo

Il 16 febbraio scorso le parti sociali hanno sottoscritto l’ipotesi di rinnovo del Ccnl per i dipendenti degli studi e delle attività professionali, scaduto nel 2018. Il nuovo contratto collettivo avrà validità triennale dal 1° marzo 2024 al 28 febbraio 2027.

Il nuovo testo prevede un aumento dei minimi contrattuali per tutti i livelli, la corresponsione di un importo a titolo di una tantum per la vacanza contrattuale, il potenziamento degli strumenti di welfare e l’introduzione delle causali per la stipulazione dei contratti a termine di durata superiore ai 12 mesi.

Bilateralità e assistenza sanitaria integrativa

La misura del contributo unificato che il datore di lavoro dovrà versare per ogni lavoratore tramite modello F24 passerà, a decorrere dal 1° marzo 2024, da euro 22,00 mensili a euro 29,00 mensili e sarà così suddivisa:

  • euro 20,00 (in precedenza euro 15,00) per 12 mensilità dovuti a Cadiprof;
  • euro 9,00 (in precedenza euro 7,00) per 12 mensilità dovuti a E.BI.PRO, di cui euro 7,00 a carico del datore di lavoro ed euro 2,00 a carico del lavoratore.

Inoltre, passa a euro 43,00 l’importo che il datore di lavoro è chiamato a riconoscere al lavoratore in caso di omesso versamento del contributo. Tale importo deve essere riconosciuto in busta paga per 14 mensilità ed è considerato elemento aggiuntivo e non assorbibile della retribuzione.

Introdotta anche la previsione del riconoscimento a favore dei lavoratori dipendenti di un permesso retribuito pari ad una giornata lavorativa, da fruire nell’anno di maturazione, per effettuare le attività di prevenzione previste dal piano sanitario di Cadiprof.

Periodo di prova

Le parti sociali hanno individuato con chiarezza la durata del periodo di prova per i lavoratori assunti con contratto a termine, stabilendo che per quei contratti che abbiano una durata iniziale superiore a 6 mesi e inferiore a 10 mesi, il periodo di prova deve prevedere una durata massima pari a:

  • 60 giorni di calendario, per il I livello e per la qualifica di Quadro;
  • 40 giorni di calendario, per i livelli II, III super e III;
  • 30 giorni di calendario, per i livelli IV super e IV;
  • 20 giorni di calendario, per il V livello.

I suddetti limiti si riducono alla metà per i contratti di durata iniziale pari o inferiore a 6 mesi.

Viene inoltre specificato che i periodi di ferie, permessi R.O.L. ed ex-festività non sospendono la decorrenza del periodo di prova.

Apprendistato per il praticantato

L’ipotesi di rinnovo dà attuazione a quanto previsto all’articolo 32 del contratto collettivo, consentendo di svolgere il periodo di praticantato richiesto per l’accesso alle professioni ordinistiche con un rapporto di apprendistato di alta formazione e ricerca. Fermo restando che la formazione dell’apprendista ai fini dell’accesso alle professioni ordinistiche è definita dal singolo ordinamento che disciplina le materie di competenza della singola professione, le parti sociali hanno stabilito una durata minima di formazione teorica e pratica, interna ed esterna, pari a 300 ore complessive.

Contratto a tempo determinato

La disciplina del contratto a termine è stata adeguata alla normativa vigente. Le modifiche di maggior rilievo riguardano le causali che sono richieste per quei contratti che superano la durata dei 12 mesi. Recependo le modifiche normative introdotte dal recente decreto Lavoro (Dl 48/2023), le parti firmatarie introducono le seguenti due causali che consentono la stipulazione di un contratto di durata superiore ai 12 mesi, fermo restando il limite massimo di 24 mesi:

  • incremento temporaneo dell’attività lavorativa;
  • avvio di nuove attività.

Tutela della genitorialità

Oltre all’adeguamento alle modifiche legislative intervenute negli ultimi anni in materia di tutela della genitorialità, la novità principale riguarda il trattamento economico riconosciuto ai lavoratori che usufruiscono del congedo di maternità/paternità. Si prevede infatti che, a copertura degli eventi che si verificano a decorrere dal 1° gennaio 2025, il datore di lavoro è chiamato a integrare l’indennità all’80% erogata dall’Inps, fino a raggiungere il 90% della retribuzione cui avrebbe avuto diritto la lavoratrice o il lavoratore.

Trattamento economico

Il testo prevede un aumento per il 3° pari a euro 215,00, da riparametrare per gli altri livelli, suddiviso in quattro tranches:

  • aumento di euro 105,00 a decorrere dal 1° marzo 2024;
  • aumento di euro 45,00 a decorrere dal 1° ottobre 2024;
  • aumento di euro 45,00 a decorrere dal 1° ottobre 2025;
  • aumento di euro 20,00 a decorrere dal 1° dicembre 2026.

Gli aumenti complessivi per tutti i livelli sono:

Quadro – 303,00 euro;

1° livello – 269,00 euro;

2° livello – 234,00 euro;

3°S livello – 217,00 euro;

3° livello – 215,00 euro;

4°S livello – 208,00 euro;

4° livello – 201,00 euro;

5° livello – 187,00 euro.

L’ipotesi di accordo prevede anche l’erogazione di un importo a titolo di una tantum, a copertura del periodo trascorso tra la scadenza del contratto collettivo e la sottoscrizione del presente rinnovo uguale per tutti i livelli.

L’importo dell’indennità è pari a euro 400,00, la cui erogazione è suddivisa in due tranches:

  • euro 200,00 a decorrere dal 1° maggio 2024;
  • euro 200,00 a decorrere dal 1° maggio 2025.

Tali importi devono essere riparametrati ai mesi di anzianità di servizio lavorati nel periodo 1° aprile 2018 – 1° marzo 2024, nonché, per i lavoratori part-time, all’orario effettivo di lavoro previsto dal contratto individuale. E’ consentita l’erogazione dell’una tantum anche tramite gli strumenti di welfare previsti dalla normativa.

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