E’ in vigore dal 25 giugno 2015 il Decreto legislativo 80/2015 sulle “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”.
Tale decreto introduce alcune novità in relazione al congedo parentale, le più rilevanti sono le seguenti:
- Aumento del termine per la fruizione del congedo parentale fino al compimento dei 12 anni di vita del figlio o fino ai 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato (il precedente termine era fissato ad 8 anni),
- Il nuovo decreto amplia il termine ultimo entro cui fruire del congedo indennizzato pari al 30% della retribuzione, portandolo da tre anni di vita del bambino a sei anni di vita del bambino (o sei anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato),
- Relativamente ai periodi di congedo parentale fruiti tra gli 8 e i 12 anni di vita del figlio (o tra gli 8 e 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato), gli stessi non sono – in ogni caso – indennizzabili. Per i congedi fruiti tra i 6 e gli 8 anni, gli stessi potranno essere indennizzati a condizione che il reddito dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.
Il Messaggio Inps n. 4576 del 06/07/2015 fornisce indicazioni circa le modalità di presentazione della domanda durante il periodo transitorio, in attesa dell’adeguamento degli applicativi informatici dell’Istituto.
Nello specifico, sarà necessario presentare domanda in formato cartaceo sul modello reperibile sul sito internet dell’Inps attraverso il seguente percorso: www.inps.it -> modulistica -> digitare nel campo “ricerca modulo” il codice: SR23.
Il suddetto modulo cartaceo deve essere utilizzato dai genitori lavoratori dipendenti che fruiscono di periodi di congedo parentale a far data dal 25.06.2015 e fino al 31.12.2015, con riferimento ai figli di età compresa tra 8 e 12 anni (o per minori adottati o affidati che si trovano tra l’ottavo e il dodicesimo anno di ingresso in famiglia).
La domanda cartacea riguarda anche i periodi di congedo parentale fruiti in data antecedente a quella di presentazione della stessa, a partire comunque dal 25.06.2015.
Per la generalità dei genitori lavoratori dipendenti aventi diritto al congedo parentale con figli di età inferiore agli 8 anni, la domanda deve essere presentata in modalità telematica.
Leggi il Decreto Legislativo 80/2015.
Leggi il Messaggio Inps n. 4576/2015.