Il comma 118 dell’articolo unico della Legge di stabilità per l’anno 2015 definisce nuovi incentivi alle assunzioni per i datori di lavoro privati – con esclusione dei datori agricoli per i quali è prevista specifica normativa – che stipuleranno nuovi contratti di lavoro a tempo indeterminato a partire dal 1° gennaio 2015 e non oltre il 31 dicembre 2015, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei rapporti di lavoro domestici. L’incentivo prevede l’esonero per un periodo massimo di 36 mesi dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), con esclusione di premi e contirbuti Inail, per un importo massimo pari a 8.060 € su base annua.
Il beneficio non spetta:
– per le assunzioni di lavoratori che nei sei mesi precedenti all’assunzione siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
– per i lavoratori per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione ad una precedente assunzione a tempo indeterminato;
– per l’assuzione di lavoratori con i quali il datore di lavoro abbia avuto, nei tre mesi precedenti l’entrata in vigore di tale legge, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (anche presso società controllate o collegate ex art. 2359 c.c.).
L’esonero contributivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
Restiamo, ora, in attesa delle prime istruzioni operative che verranno diramate dall’Inps nel corso delle prossime settimane, anche inerenti l’interpretazione di alcuni passaggi normativi poco chiari.
Si evidenzia, inoltre, che il sucessivo comma 121 della Legge di stabilità 2015 prevede la soppressione dei benefici contributivi previsti all’articolo 8, comma 9, della Legge 407/1990 a partire dal 1° gennaio 2015.