La riforma del codice della strada prevede nuove comunicazioni per i datori di lavoro che concedono in uso i mezzi aziendali. Infatti, il comma 4-bis dell’art. 94 del codice della strada prevede obblighi di comunicazioni, finalizzati all’aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei Veicoli e dei documenti di circolazione, in caso di atti (diversi da trasferimenti di proprietà, costituzione di usufrutto, contratti di leasing) dai quali derivino variazione concernenti gli intestatari delle carte di circolazione, ovvero comportino la disponibilità dei veicoli, per periodi superiori ai 30 giorni, in favore di soggetti diversi dagli intestatari stessi.
In tale ultimo passaggio bisogna ricomprendere anche l’istituto del comodato, così come evidenziato dalla circolare n. 15513 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Pertanto, il comodatario ha l’obbligo di comunicare all’ufficio della motorizzazione civile il comodato stesso richiedendo l’aggiornamento della carta di circolazione.
Specifichiamo che la concessione dell’automezzo in uso promiscuo (con conseguente evidenza sul libro unico del lavoro del fringe benefit) dovrà essere comunicata all’ufficio della motorizzazione in quanto realizza un comodato del bene mobile registrato.
Per ulteriori casistiche e fattispecie si consiglia di contattare gli studi di consulenza automobilistica.
Da ultimo merita evidenziare i profili sanzionatori: chi non osserva tali disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 705 ad € 3.526.