Impiego di minori solo con certificato penale

Ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 39/2014, a decorrere dal 06 aprile 2014, i soggetti che intendano impiegare al lavoro una  persona  per  lo  svolgimento  di  attività professionali  o  attività  volontarie  organizzate  che  comportino contatti diretti  e  regolari  con  minori,  saranno obbligati a richiedere il certificato penale del casellario giudiziale per  verificare l’esistenza di condanne per i seguenti reati:

– prostituzione e pornografia minorile,

– detenzione di materiale pornografico realizzato con minori,

– pornografia virtuale e adescamento minori via web,

– interdizione perpetua da qualunque incarico in scuole, uffici o istituzioni frequentate da minori.

Il datore di lavoro che non adempie a tale obbligo sarà soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 15.000.