Ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 39/2014, a decorrere dal 06 aprile 2014, i soggetti che intendano impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, saranno obbligati a richiedere il certificato penale del casellario giudiziale per verificare l’esistenza di condanne per i seguenti reati:
– prostituzione e pornografia minorile,
– detenzione di materiale pornografico realizzato con minori,
– pornografia virtuale e adescamento minori via web,
– interdizione perpetua da qualunque incarico in scuole, uffici o istituzioni frequentate da minori.
Il datore di lavoro che non adempie a tale obbligo sarà soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 15.000.