Il Decreto Direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 17 settembre 2013 aggiorna gli standard informatici del prospetto informativo disabili al fine di adeguare i sistemi informativi alle esigenze di miglioramento qualitativo delle informazioni contenute nel prospetto stesso.
L’obbligo di presentazione del prospetto vale per tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, “che occupano a livello nazionale almeno 15 dipendenti costituenti base di computo, per i quali sono intervenuti entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di invio del prospetto, cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva”.
A seguito delle profonde modifiche apportate, pertanto, la scadenza di presentazione del prospetto invalidi è stata prorogata dal 31 gennaio 2014 al 15 febbraio 2014.
Modifiche 2014
1. Sospensione obblighi occupazionali.
In caso di sospensione dagli obblighi di occupazione sarà necessario indicare la data di fine della sospensione stessa. I casi in cui opera l’istituto della sospensione sono:
– Cassa integrazione guadagni straordinaria,
– Cassa integrazione guadagni in deroga,
– Contratto di solidarietà,
– Fondo di solidarietà di settore,
– Assunzione di soggetti percettori di sostegno al redito,
– Mobilità,
– Cassa integrazione guadagni ordinaria.
2. Convenzioni.
Diventa obbligatorio indicare nel prospetto il numero di lavoratori totali dedotti nelle convenzioni stipulate e/o richieste dal datore di lavoro.
3. Esclusioni.
È stato rivisto l’elenco delle categorie di lavoratori esclusi dalla base di computo, nel dettaglio:
– Il personale di cantiere: è considerato tale “anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere”. Di conseguenza i lavoratori che operano nei cantieri devono essere considerati indipendentemente dall’inquadramento previdenziale e dalla circostanza che l’impresa sia classificabile come edile o applichi il contratto dell’edilizia.
– Personale adibito a lavorazioni che comportano l’applicazione di un tasso di rischio ai fini Inail pari o superiore al 60‰, così come individuato dal DM 12.12.2000 e non al tasso specifico aziendale, oscillato in base all’andamento infortunistico.
All’interno del prospetto è prevista una specifica sezione in cui riportare il dato (“personale viaggiante/navigante”).
4. Lavoratori acquisiti per passaggio di appalto.
Le imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati non devono considerare i lavoratori acquisiti in caso di passaggio di appalto, nel computo della quota d’obbligo di lavoratori disabili.