L’Inps, con circolare n. 131/2013, ha dato avvio alla possibilità di fruire delle agevolazioni previste dal c.d. decreto Lavoro, D.L. n 76/2013.
Tali agevolazioni sono riconosciute nei confronti dei datori di lavoro che creano rapporti di lavoro stabili – assunzioni a tempo indeterminato o trasformazioni a tempo indeterminato – con lavoratori di età compresa tra 18 e 29 anni che siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi oppure non possiedano un diploma di scuola media superiore o professionale. I rapporti possono essere anche con orario ridotto ma sono esclusi i rapporti di lavoro intermittente o ripartito.
L’agevolazione contributiva consiste in un incentivo pari ad un terzo della retribuzione lorda mensile imponibile ai fini previdenziali per una durata pari a 18 mesi in caso di contratto a tempo indeterminato e di 12 mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato. Esiste un tetto massimo mensile dell’agevolazione pari a 650,00 €.
Condizione necessaria per poter fruire dell’agevolazione in analisi è l’incremento occupazionale netto. Lo stesso dovrà essere mantenuto per tutto il periodo di fruizione dell’agevolazione, nel caso in cui per un mese non sia presente incremento occupazionale netto l’azienda non potrà fruire dell’agevolazione per lo stesso. In caso di trasformazione di un contratto da tempo determinato a indeterminato, l’azienda, al fine di mantenere l’incremento occupazionale, dovrà assumere un nuovo lavoratore aggiuntivo.
La procedura di richiesta dell’incentivo appare abbastanza complessa. L’azienda, prima di operare l’assunzione vera e propria, dovrà richiedere all’Inps una verifica sulla disponibilità residua di fondi, l’Inps entro i tre giorni successivi comunicherà l’esito all’azienda che avrà sette giorni lavorativi per effettuare l’assunzione e 14 giorni lavorativi per comunicare all’istituto la stipula del contratto. Si evidenzia che i termini sopra evidenziati sono perentori e, pertanto, la loro inosservanza determina l’inefficacia della richiesta di incentivo.