Assunzioni obbligatorie disabili: con il D.M. 100/2026 aumentano i contributi esonerativi e le sanzioni dal 1° gennaio 2027

Con il D.M. n. 100/2026, il Ministero del Lavoro ha aggiornato gli importi del contributo esonerativo e dell’apparato sanzionatorio relativi al collocamento obbligatorio dei disabili (art. 5, commi 3 e 3-bis, L. n. 68/1999, art. 15, comma 4, L. n. 68/1999).

Le nuove misure entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2027.

L’adeguamento avrebbe una periodicità quinquennale prevista dalla normativa; tuttavia, non ha seguito una cadenza regolare: tra il 2007 e il 2021 non è mai avvenuto e la revisione del 2026 va infatti a modificare gli importi stabiliti con il provvedimento del 2021.

 

Il criterio di adeguamento del contributo esonerativo

Come riportato nel D.M., il contributo esonerativo ha natura temporanea e residuale rispetto all’assunzione obbligatoria. L’adeguamento ricalca il meccanismo procedimentale già seguito nel 2021, basato sulla retribuzione media giornaliera lorda desunta dai CCNL del settore privato.

  • Il dato ISTAT: A marzo 2026 la retribuzione media lorda mensile si è attestata a 2.347,32 euro, pari a 110,79 euro giornalieri (calcolati su 22 giorni lavorativi);
  • Il nuovo contributo: In accordo con la Conferenza Stato-Regioni del 26 luglio scorso, l’importo del contributo esonerativo è stato fissato al 40% di 110,79 euro;
  • La variazione: Si passa dagli attuali 39,21 euro a 44,32 euro al giorno per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.

 

Mancata applicazione delle maggiorazioni: Nelle premesse del decreto, il Ministro ha deciso di non applicare le maggiorazioni opzionali tra il 5% e il 24% (previste dall’art. 5, comma 5), ritenendo la misura base di 44,32 euro adeguata e sufficiente a garantire la finalità sanzionatoria e perequativa.

 

A chi si applicano i nuovi importi?

  1. Esonero parziale (Art. 5, comma 3)

Riservato ai datori di lavoro privati e agli Enti pubblici economici con più di 35 dipendenti (soggetti a 2 o più assunzioni obbligatorie) che, per le speciali condizioni della loro attività (es. pericolosità, insalubrità, elevata specializzazione), non riescono a coprire l’intera quota di riserva.

  • Iter: Presentazione dell’istanza ai Servizi per l’Impiego (durata 120 giorni, prorogabili a 150).
  • Limiti: Esonero in genere fino al 60% (fino all’80% nei servizi di vigilanza).
  • Importo: Dal 1° gennaio 2027 il contributo da versare per ciascuna scopertura autorizzata passa a 44,32 euro/giorno. Per le aziende con un provvedimento esonerativo già in corso, fino al 31 dicembre 2026 continuerà ad applicarsi la quota di 39,21 euro.
  1. Autocertificazione per lavorazioni a tasso INAIL elevato (Art. 5, comma 3-bis)

Si applica ai datori di lavoro che occupano addetti a lavorazioni speciali con un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille.

Il datore di lavoro può autocertificare l’esonero per tali lavoratori, ma deve versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili (art. 13) un contributo esonerativo di 44,32 euro/giorno per ogni quota non coperta.

 

Aumento delle sanzioni amministrative dal 1° gennaio 2027

L’articolo 1, comma 2 del D.M. n. 100/2026 adegua in parallelo anche le sanzioni amministrative applicate dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro per la mancata copertura dell’obbligo.

  • Nuova sanzione: In base all’art. 15, comma 4 della L. 68/99 (pari a 5 volte la misura del contributo esonerativo), la sanzione sale a 221,60 euro al giorno per ciascun lavoratore non assunto (fino al 31 dicembre 2026 rimane fissa a 196,05 euro).
  • Decorrenza e diffida: La sanzione scatta trascorsi 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo (che può verificarsi anche in corso d’anno a seguito di nuove assunzioni) ed è diffidabile previa regolarizzazione dell’inadempimento.
  • Carattere progressivo: La sanzione aumenta quotidianamente fino all’effettivo adempimento dell’obbligo.

 

Quando il termine di 60 giorni NON scatta: le ipotesi di sospensione

Il termine di 60 giorni per regolarizzarsi non decorre se si verificano specifiche cause legali di sospensione o iter amministrativi in corso:

  1. Richiesta di avviamento pendente: Il datore ha richiesto l’avviamento numerico/nominativo con indicazione di specifiche qualifiche e il Servizio per l’Impiego non ha ancora provveduto o non ha completato la preselezione (art. 7, cc. 1 e 1-bis);
  2. Convenzioni ex art. 11: È stata sottoscritta una convenzione per dilazionare le assunzioni nel tempo, oppure è stata presentata istanza di incontro/trattativa per stipulare la convenzione ed si è in attesa di convocazione;
  3. Cassa Integrazione (CIGS): Sono in corso interventi di CIGS per riorganizzazione, crisi aziendale o contratti di solidarietà nell’unità produttiva (sospensione proporzionale all’orario e circoscritta all’ambito provinciale – art. 3, c. 5);
  4. Procedure di mobilità e licenziamenti collettivi: È in corso una procedura ex L. 223/1991 (fino a 75 giorni, o la metà se gli esuberi sono meno di 10). Se la procedura si conclude con almeno 5 licenziamenti, la sospensione dell’obbligo permane per tutto il periodo di durata del diritto di precedenza alla riassunzione (con efficacia estesa a tutte le unità produttive sull’intero territorio nazionale).