Benefici contributivi e normativi: il Ministero del Lavoro individua nuove regole e cause ostative

Il Ministero del Lavoro, con il decreto del 22 giugno 2026 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 156 dell’8 luglio), ha definito l’elenco delle violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale, tutela delle condizioni di lavoro e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che impediscono il godimento dei benefici normativi e contributivi.

Il provvedimento attua l’articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006 (come modificato dal Dl 19/2024), elevando l’assenza di tali violazioni a condizione autonoma di accesso ai benefici, ulteriore rispetto al possesso del Durc e al rispetto degli obblighi di legge e contrattuali.

Durata del blocco: i periodi di ostatività

L’elenco delle violazioni è contenuto nell’allegato A al decreto. A ciascuna fattispecie è associato un periodo di esclusione dai benefici che va da 3 a 24 mesi, parametrato sulla gravità dell’illecito. La salute e la sicurezza sul lavoro rappresentano il nucleo centrale del provvedimento:

  • 24 mesi (periodo massimo): Rimozione o omissione dolosa di cautele contro gli infortuni (art. 437 c.p.), omicidio colposo con violazione delle norme di prevenzione (art. 589, c. 2, c.p.) e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.).

  • 18 mesi: Lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme di prevenzione (art. 590, c. 3, c.p.).

  • 12 mesi: Principali contravvenzioni del Dlgs 81/2008 (tra cui omessa valutazione dei rischi, sicurezza di attrezzature, DPI, cantieri, movimentazione carichi, agenti fisici, chimici e biologici) e violazioni sui lavori in sotterraneo.

  • 6 mesi: Operatività nei cantieri in difetto di patente a crediti.

  • 3 mesi: Clausola di chiusura aperta che attira ogni altra violazione penale nelle materie considerate.

Le fattispecie non prevenzionistiche (lavoro sommerso, occupazione di stranieri privi di titolo, orario di lavoro) si collocano nelle fasce inferiori della tabella.

Condizioni di operatività e cause di esclusione

Il decreto conferma due importanti presidi già previsti dalla disciplina precedente:

  1. Provvedimenti definitivi: Le violazioni bloccano i benefici solo se accertate con sentenze passate in giudicato (per gli illeciti penali) o ordinanze-ingiunzione definitive (per gli illeciti amministrativi). Non rilevano i verbali ispettivi o i provvedimenti ancora impugnabili.

  2. Estinzione del reato: La causa ostativa non si applica se il reato si è estinto per prescrizione obbligatoria (Dlgs 758/1994 e Dlgs 124/2004) o per oblazione (artt. 162 e 162-bis c.p.), valorizzando così la regolarizzazione delle violazioni in materia di sicurezza.

Aspetti procedurali e sanzioni

A regime, la verifica delle violazioni avverrà tramite il Portale nazionale del sommerso. In questa fase transitoria, come specificato dalla circolare Inps 150/2025, resta l’obbligo di autocertificare l’assenza di violazioni ostative presso il competente Ispettorato territoriale del lavoro. Rimane invece da chiarire il coordinamento interpretativo con il precedente decreto interministeriale del 30 gennaio 2015.

Per i datori di lavoro si rende necessaria una verifica preventiva che accerti, oltre alla regolarità del Durc, l’assenza di provvedimenti definitivi ostativi e il decorso dei relativi mesi di blocco. In caso di violazione, l’azienda rischia il recupero dei benefici fruiti, che per le violazioni amministrative non regolarizzabili è comunque limitato entro il doppio della sanzione applicata (comma 1175-bis).