La nuova disciplina per la dilazione dei debiti contributivi INPS

È entrato in vigore il nuovo “Regolamento di disciplina della dilazione del pagamento dei debiti per contributi e accessori di legge”, adottato dall’INPS (deliberazione del CdA n. 20 del 25 febbraio 2026) in attuazione della legge n. 203/2024 e del Decreto Interministeriale del 24 ottobre 2025.

La nuova normativa abroga i regolamenti precedenti (risalenti al 2012 e 2013) e introduce importanti semplificazioni procedurali per i debiti in fase amministrativa non ancora affidati agli agenti della riscossione.

Termini, importi e requisiti della dilazione

Il pagamento rateale è concesso esclusivamente a fronte di una dichiarata situazione di temporanea e obiettiva difficoltà economico-finanziaria del contribuente, legata a scadenze periodiche o a situazioni contingenti ed eccezionali (come crisi aziendali o adempimenti da CCNL).

Il piano di ammortamento a rate costanti prevede scadenze mensili fissate all’ultimo giorno del mese e si articola in due fasce:

  • Fino a 36 rate mensili: per debiti di importo fino a 500.000 euro.
  • Fino a 60 rate mensili: per debiti di importo superiore a 500.001 euro.

La dilazione comporta l’applicazione degli interessi di dilazione al tasso vigente alla data della domanda. Restano esclusi dalla rateizzazione i crediti già oggetto di contestazione in sede amministrativa o giudiziaria. Non è ammessa, in nessun caso, la modalità di pagamento tramite compensazione (F24).

Ripartizione delle competenze decisionali

Per avvicinare i centri decisionali al territorio e al contribuente, il potere di accoglimento o reiezione delle domande è così suddiviso:

  • Direttori provinciali e di Filiale (metropolitana/provinciale): decidono sulle istanze fino a 36 rate e fino a 500.000 euro. A loro spetta anche il potere di annullamento e revoca di tutte le dilazioni, indipendentemente dall’importo.
  • Direttori regionali e di Coordinamento metropolitano: decidono sulle istanze fino a 60 rate per importi superiori a 500.000 euro.

In caso di debiti verso più strutture territoriali, la competenza è attribuita al Direttore della struttura che gestisce il credito di importo maggiore (calcolato sul totale di contributi e sanzioni).

La novità della “Seconda Dilazione”

Viene introdotta la possibilità di accedere a un secondo piano di dilazione in costanza di un piano già attivo. Questo strumento è attivabile per regolarizzare partite debitorie emerse successivamente al primo piano o per la contribuzione corrente maturata dopo la prima domanda.

Condizioni e vincoli:

  • Nei 6 mesi precedenti non devono essere stati adottati provvedimenti di revoca in nessuna gestione INPS.
  • La presenza di due dilazioni attive preclude ulteriori istanze: per ottenerne una terza, il contribuente deve prima estinguere anticipatamente uno dei due piani in corso.

Presentazione della domanda e tempi istruttori

La domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica tramite il “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, basandosi sulle evidenze della procedura Ve.R.A. (Verifica Regolarità Aziendale).

Il procedimento prevede tempistiche stringenti:

  1. Fase istruttoria (10 giorni di calendario): tempo dedicato al consolidamento dell’estratto debitorio e alla verifica della correntezza contributiva.
  2. Emissione del piano e primo pagamento (ulteriori 10 giorni): il contribuente deve pagare la prima rata entro 10 giorni dall’emissione del piano. Il pagamento costituisce “comportamento concludente” di accettazione e attiva gli effetti per il rilascio del DURC.
  3. Conclusione totale: l’intero procedimento deve chiudersi entro 20 giorni di calendario dalla presentazione dell’istanza.

Regole transitorie e istanze di rideterminazione

Il regolamento si applica alle domande presentate a partire dalla data di pubblicazione della circolare. Tuttavia, per motivi di maggior favore, la disciplina si estende anche alle domande presentate a decorrere dal 12 gennaio 2025 e ancora in corso.

Per queste ultime, il debitore può richiedere la rideterminazione del numero delle rate presentando un’apposita istanza telematica (tramite Comunicazione Bidirezionale nel Cassetto Previdenziale, oggetto “Recupero del Credito” -> “Dilazioni Amministrative”) entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione della circolare. La rideterminazione è subordinata al regolare pagamento delle rate pregresse e della contribuzione corrente.

Clausole di revoca, annullamento e tutela del credito

  • Annullamento: il mancato o parziale pagamento della prima rata comporta l’annullamento del piano. I debiti non potranno essere reinseriti in una nuova domanda.
  • Revoca per morosità: scatta in caso di mancato o parziale pagamento di 3 rate mensili (anche non consecutive) successive alla prima, oppure decorsi 30 giorni dalla scadenza dell’ultima rata se le rate omesse sono inferiori a tre.
  • Revoca per correntezza: il mancato versamento della contribuzione corrente mensile o periodica (se non regolarizzata con una seconda dilazione) determina la revoca di tutte le dilazioni attive.
  • Crisi d’impresa: l’accesso a procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza comporta la decadenza automatica dalle dilazioni. Sarà possibile concedere nuove rateazioni solo per i debiti maturati successivamente al provvedimento di omologazione (in caso di continuità aziendale).

I provvedimenti dell’Istituto in materia di dilazione sono definitivi e non è ammesso ricorso amministrativo. L’Inps mantiene comunque la facoltà di porre in essere azioni a tutela del credito sia in fase di istruttoria sia durante lo svolgimento del piano.