Guida alle agevolazioni per l’assunzione di donne: le istruzioni della circolare Inps 57/2026

L’Inps ha pubblicato la Circolare n. 57/2026, fornendo i primi chiarimenti operativi riguardanti l’esonero contributivo per l’assunzione di donne svantaggiate e molto svantaggiate, misura introdotta dall’articolo 1 del Decreto 1° maggio.

Di seguito i punti chiave della disciplina, valida per i contratti stipulati tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026.

Ambito di applicazione e soggetti interessati

L’agevolazione è rivolta a tutti i datori di lavoro privati. Restano tuttavia escluse alcune tipologie contrattuali e settoriali:

  • Esclusioni: Apprendistato, lavoro domestico e lavoro intermittente.
  • Deroga Dirigenti: A differenza di altre agevolazioni, l’esonero è applicabile anche all’assunzione di personale con qualifica dirigenziale.

È importante sottolineare che la proroga delle precedenti agevolazioni (contenuta nel Decreto Coesione) è stata formalmente abrogata dal Milleproroghe 2026 per evitare sovrapposizioni con la nuova misura.

Entità del beneficio e regioni ZES

L’incentivo consiste in un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi i premi e i contributi Inail).

  • Massimale ordinario: 650 euro mensili per lavoratrice;
  • Massimale ZES: 800 euro mensili.

Relativamente all’incremento per le aree ZES, l’Inps ha chiarito che il perimetro include le 10 regioni attualmente rientranti nella ZES Unica per il Mezzogiorno, comprendendo dal 2025 anche Marche e Umbria. Tale interpretazione risulta più estensiva rispetto ai criteri legati esclusivamente ai fondi strutturali UE citati in precedenti circolari.

Durata e requisiti occupazionali

La durata dello sgravio varia in base al grado di svantaggio della lavoratrice e all’assenza di un impiego regolarmente retribuito (secondo i criteri del Regolamento UE 651/2014):

  • Durata: 12 o 24 mesi;
  • Incremento occupazionale netto: L’esonero spetta solo se l’assunzione determina un aumento dell’occupazione, calcolato su base mensile. In caso di flessione dell’organico, il beneficio si sospende temporaneamente senza possibilità di recupero dei mesi persi;
  • Maternità: Il periodo di fruizione dell’agevolazione viene prorogato per una durata pari a quella dell’astensione obbligatoria o anticipata.

Procedura e portabilità del bonus

Attualmente, la procedura per la richiesta del beneficio è momentaneamente sospesa in attesa di un messaggio tecnico dell’Istituto che ne definisca le modalità telematiche, le quali ricalcheranno quelle previste per il bonus “under 35”.