Appalti Pubblici: il Consiglio di Stato chiarisce l’irrilevanza del superminimo nella verifica di equivalenza dei CCNL

Con la sentenza n. 3209 del 24 aprile 2026, la Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha fornito importanti precisazioni in merito alla verifica di equivalenza tra i contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) negli appalti pubblici. Il nodo centrale della pronuncia riguarda l’impiego del superminimo come strumento per compensare i differenziali retributivi tra contratti diversi.

Il principio di comparazione sulle componenti fisse

Il Consiglio di Stato ha richiamato il quadro normativo delineato dall’art. 4 dell’Allegato I.01 del Codice dei Contratti Pubblici. Secondo tale disposizione, la valutazione di equivalenza delle tutele economiche e normative deve essere effettuata esclusivamente sulle componenti fisse della retribuzione.

L’analisi dei giudici amministrativi si è concentrata sulla natura del superminimo, stabilendo i seguenti punti:

  • Natura non strutturale: Il superminimo non è qualificabile come una componente fissa e automatica del trattamento economico.
  • Carattere eventuale: Anche all’interno di contratti specifici (come il CCNL Aninsei citato nel caso di specie), tale elemento è definito “eventuale”, restando legato a scelte discrezionali del datore di lavoro o ad accordi integrativi ulteriori.
  • Esclusione dal computo: Proprio a causa della sua natura accessoria, il superminimo non può essere inserito nel calcolo volto a dimostrare l’equivalenza economica tra due differenti discipline contrattuali.

Le conseguenze sull’equivalenza contrattuale

La sentenza chiarisce che il superminimo non può fungere da strumento di compensazione per colmare il divario economico tra il CCNL applicato dall’operatore economico e quello indicato dalla stazione appaltante.

Il principio espresso: Il mancato inserimento del superminimo tra gli elementi fissi della retribuzione impedisce di utilizzarlo per pareggiare il differenziale retributivo.

In assenza di altre voci fisse atte a garantire la parità di trattamento, l’equivalenza del CCNL applicato dall’azienda deve essere esclusa. La decisione sottolinea quindi l’importanza di una verifica rigorosa basata su elementi certi e strutturali, al fine di garantire la reale tutela economica dei lavoratori impiegati nelle commesse pubbliche.