Decreto 1° Maggio (DL 62/2026): le novità e le regole operative sui bonus assunzionali

Il nuovo decreto legge 1° maggio (DL 62/2026) interviene in materia di incentivi all’occupazione introducendo tre agevolazioni contributive per le assunzioni effettuate nel corso del 2026. Le misure riguardano l’occupazione di giovani under 35, donne e le assunzioni nella Zona Economica Speciale (Zes).

Di seguito si analizza il nuovo quadro normativo, le regole di compatibilità e le condizioni di accesso per i datori di lavoro.

Il coordinamento normativo e la decorrenza delle misure

I tre esoneri ricalcano la struttura dei bonus precedentemente previsti dal decreto Coesione (DL 60/2024). L’evoluzione legislativa ha visto un passaggio attraverso la legge di Bilancio per il 2026 (rimasta non attuata) e il decreto Milleproroghe, che aveva inizialmente esteso i vecchi incentivi del decreto Coesione (fino al 30 aprile per giovani e Zes, e fino al 31 dicembre 2026 per le donne).

Per evitare sovrapposizioni e definire un quadro unico:

  • Le tre agevolazioni del DL 62/2026 hanno validità dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026;
  • L’articolo 5 del DL 62/2026 cancella formalmente la proroga precedentemente disposta dal Milleproroghe;
  • Di conseguenza, i datori di lavoro che hanno assunto a decorrere dal 1° gennaio 2026 possono accedere esclusivamente ai nuovi esoneri introdotti dal DL 62/2026, applicandone le relative condizioni e peculiarità.

Requisiti comuni e compatibilità comunitaria

Il Dl 62/2026 introduce elementi caratteristici comuni per l’accesso ai benefici:

  • Incremento occupazionale netto: Rappresenta un requisito obbligatorio valevole per tutte e tre le tipologie di agevolazione.
  • Compatibilità UE senza autorizzazione: I destinatari delle agevolazioni sono soggetti considerati “svantaggiati” ai sensi della normativa comunitaria. Questa configurazione rende gli aiuti compatibili con il mercato interno europeo, escludendo la necessità di richiedere una preventiva autorizzazione alla Commissione Europea.
  • Operatività: Il testo normativo non prevede l’emanazione di successivi decreti attuativi. L’effettiva fruizione delle misure è subordinata al monitoraggio dei fondi e alle indicazioni operative che saranno rilasciate dall’Inps.

Il vincolo del “Salario Giusto” e gli adempimenti sulla piattaforma Siisl

L’articolo 7, comma 2, del DL 62/2026 subordina il riconoscimento delle riduzioni contributive all’applicazione del trattamento economico complessivo definito dai contratti collettivi nazionali di lavoro (Ccnl) comparativamente più rappresentativi, con specifico riferimento al settore di operatività.

  • Integrazione salariale: I datori di lavoro che applicano un Ccnl differente possono comunque accedere agli aiuti integrando il trattamento economico complessivo dei lavoratori fino al raggiungimento dei livelli minimi previsti dai contratti leader.
  • Obblighi di comunicazione: A partire dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, i datori di lavoro dovranno inserire nella piattaforma Siisl le posizioni lavorative indicando:
    • Il codice identificativo del Ccnl applicato.
    • La retribuzione riferita alla qualifica e al livello contrattuale corrispondente alle mansioni del lavoratore.

L’ammontare e la durata degli esoneri contributivi

Le tre agevolazioni prevedono un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi Inail) secondo i seguenti parametri:

Tipologia Bonus Durata Percentuale Esonero Limite Massimo Mensile Condizioni / Maggiorazioni
Donne Da 12 a 24 mesi 100% € 650 Elevato a € 800 per lavoratrici residenti in zona Zes.
Giovani (Under 35) Da 12 a 24 mesi 100% € 500 Elevato a € 650 per assunzioni in unità produttive in zona Zes.
Zes 24 mesi 100% € 650