Con l’entrata in vigore del DL 76/2013 sono state introdotte le seguenti modifiche al contratto a tempo determinato:
- possibilità di stipulare contratti a termine della durata massima di 12 mesi, senza specificazione del motivo – c.d. contratto “acausale” – in caso di primo rapporto a tempo determinato tra datore di lavoro/utilizzatore e lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione (valido sia per rapporto a termine che per contratto di somministrazione) e in ogni altro caso individuato dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
- possibilità di prorogare il contratto a termine c.d. “acausale” che, quindi, potrà avere una durata massima di 12 mesi, comprensivi dell’eventuale proroga;
- riduzione dei periodi di stacco tra due contratti a termine, anche “acausali”, a 10 giorni (per contratti di durata inferiore o pari a 6 mesi) e 20 giorni (per contratti con durata superiore a 6 mesi);
- abrogazione dell’obbligo di comunicazione ai Centri per l’impiego della prosecuzione di fatto del contratto a termine. Resta ovviamente in vigore l’obbligo di comunicare la proroga del temine inizialmente apposto al contratto;
- introdotta tra le fattispecie escluse dall’applicazione della normativa sul contratto a tempo determinato, l’assunzione di lavoratori iscritti alle liste di mobilità. Il contratto è comunque soggetto al “principio di non discriminazione” ed ai “criteri di computo” ex. art. 35 L. 300/70;
- il decreto prevede che anche per i contratti a termine “a causali” siano validi i limiti quantitativi all’utilizzo dell’istituto individuati dalla contrattazione collettiva.