La comunicazione di un atto negoziale recettizio, quale la contestazione disciplinare, si presume conosciuta dal destinatario nel momento in cui esse è recapitata al suo indirizzo, indipendentemente dalla sua effettiva conoscenza, con la conseguenza che il termine di cinque giorni previsto dallo Statuto dei lavoratori decorre dalla data di recapito della contestazione disciplinare e non da quella di effettivo ritiro da parte del lavoratore.
E’ il contenuto della sentenza 1253/2025 del Tribunale di Messina che riguarda il ricorso presentato da un dipendente che, essendosi reso responsabile di aggressione nei confronti di un superiore gerarchico, è stato oggetto di procedimento disciplinare, concluso con l’intimazione del licenziamento per giusta causa.
Il lavoratore ha impugnato in giudizio il licenziamento contestando la legittimità sia sul piano formale che sostanziale. Nello specifico, lamentando che la contestazione disciplinare fosse stata inviata al suo domicilio in data 13 gennaio 2024 e il licenziamento seguito il 23 gennaio, senza che, nelle more, egli abbia avuto modo di difendersi, avendo ritirato la raccomandata contenente la contestazione soltanto il 22 gennaio, non potendo concretamente avvalersi del termine minimo di 5 giorni previsto dallo Statuto dei lavoratori.
Il Tribunale – inserendosi nel solco tracciato dalle precedenti sentenze di Cassazione – ha respinto il ricorso presentato dal lavoratore sostenendo che “la comunicazione di un atto negoziale recettizio, qual è il licenziamento, si presume conosciuto dal destinatario nel momento in cui è recapitato al suo indirizzo e non nel diverso momento in cui questi ne prenda effettiva conoscenza, con la conseguenza che, ove l’atto recettizio venga comunicato con lettera raccomandata a mezzo del servizio postale, non consegnata al destinatario per l’assenza sua e delle persone abilitate a riceverla, si presume pervenuta alla data in cui è rilasciato il relativo avviso di giacenza presso l’ufficio postale, restando irrilevante il periodo legale del compimento della giacenza e quello intercorso tra l’avviso di giacenza e l’eventuale ritiro da parte del destinatario”.
Sempre secondo una precedente pronuncia della Cassazione (23396/2017) viene ribadito il principio secondo cui l’operatività della presunzione di conoscenza coincide con il momento in cui l’agente postale rilascia il relativo avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale, considerandolo titolo idoneo al ritiro del plico stesso e non può essere identificato con altri momenti successivi (come, ad esempio, il momento in cui la lettera sia stata ritirata o dal compiersi della giacenza). Secondo il giudice di primo grado tale principio, applicato ad un caso di licenziamento, può essere – per evidente analogia – pacificamente esteso alla contestazione disciplinare per cui è causa che rientra a pieno titolo tra gli atti recettizi di cui all’articolo 1335 del Codice civile che si reputano conosciuti nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario.
