La retribuzione dovuta durante il periodo feriale deve ricomprendere qualsiasi importo collegato all’esecuzione delle mansioni, non potendo costituire un deterrente alla fruizione delle ferie. Questo quanto disposto dalla Sentenza n. 2347/2025 della Cassazione Civile – Sezione Lavoro.
La medesima sentenza prevede che il lavoratore abbia diritto al percepimento dell’indennità per il sesto giorno, anche in assenza di specifico accordo collettivo in merito.