Il 13 gennaio la parti sociali (Anapa, First-Cisl, Fisac-Cgil, Fna e Uilca) è stato sottoscritto il rinnovo del Ccnl per i dipendenti delle agenzie di assicurazione in gestione libera.
La decorrenza coincide con la data di sottoscrizione, mentre la data di scadenza è il 30 giugno 2026.
Strumenti contrattuali e gestione del contratto
Il nuovo contratto, oltre ad ampliare l’ambito operativo dell’ente bilaterale, modifica gli importi e le percentuali di finanziamento dello stesso che ora risultano le seguenti:
- 2,00 euro a carico di tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti, e 6,50 euro a carico dei datori di lavoro per 12 mensilità per l’erogazione delle prestazioni di assistenza contrattuale sanitaria;
- 0,55% dell’imponibile previdenziale di tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti, a carico del datore di lavoro per il finanziamento del rimborso dell’integrazione di malattia riconosciuto su richiesta dall’ente bilaterale (0,80% per i datori di lavori non iscritti ad Anapa);
- 0,30% dell’imponibile previdenziale di tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti, a carico del datore di lavoro per il finanziamento di alcuni strumenti contrattuali.
Periodo di prova, preavviso e classificazione
Viene rivista la durata del periodo di prova:
- 6 mesi di effettivo lavoro per i lavoratori di livello quadro e per i capi ufficio di livello 5;
- 3 mesi di effettivo lavoro per i lavoratori di tutti i restanti livelli.
Modificata anche la durata del periodo di preavviso:
- 1 mese per i lavoratori che non hanno superato 1 anno di servizio e per i lavoratori dimissionari;
- 2 mesi per i lavoratori che hanno compiuto da 1 anno a 5 anni di servizio;
- 3 mesi per i lavoratori che hanno compiuto più di 5 anni di servizio.
Le parti inoltre prevedono la costituzione, entro il 31 marzo 2025, di un’apposita commissione al fine di definire una nuova figura professionale denominata “impiegato commerciale” chiamata ad operare nel settore dell’intermediazione.
Festività
Il testo rivede l’’elenco delle giornate festive e semifestive. Diventano giornate festive (vengono cancellate dall’elenco delle giornate semifestive) il 24 dicembre (vigilia di Natale) e il venerdì Santo.
Anche la giornata del 2 novembre viene tolta dall’elenco delle semifestività, ma non viene inserita tra le giornate festive.
L’orario di lavoro nelle giornate semifestive prevede il fine turno alle 13.00 (invece delle ore 12.00).
Premio aziendale di produttività
L’articolo 36 prevede ora che il premio aziendale di produttività venga correlato al raggiungimento di un obiettivo aziendale (unico per tutti i lavoratori) e un obiettivo individuale da definirsi annualmente entro il mese di febbraio.
Gli importi del premio, da erogarsi a partire dal mese di maggio di ogni anno esclusivamente in forma di welfare e da riproporzionare in caso di contratto di lavoro a tempo parziale, variano da 454,55 euro per il personale dipendente appartenente al livello 1 a 681,82 euro per il personale dipendente inquadrato nel livello 6.
Al dipendente è concessa la facoltà di rinunciare al premio in welfare e richiedere l’erogazione dello stesso in busta paga: in questo caso gli importi che verranno riconosciuti saranno determinati secondo specifiche modalità contenute nel contratto.
Nel caso in cui il datore di lavoro non adempia alla fissazione degli obiettivi ovvero in assenza di documentazione comprovante il raggiungimento degli stessi il premio viene erogato considerando gli importi più alti valorizzati in una tabella appositamente inserita nel testo del Ccnl.