Spese di trasferta: dal 2025 esenti solo se effettuate con pagamenti tracciabili

La legge di Bilancio 2025 introduce importanti disposizioni di carattere strutturale sulle spese di trasferta e rimborsi delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, compresi taxi e Ncc.

Nello specifico, richiede che il pagamento degli stessi avvenga mediante metodi tracciabili per poter fruire della relativa deducibilità ai fini Ires/Irpef e dell’Irap, nonché evitare l’imponibilità ai fini dei redditi di lavoro per il dipendente. Sono escluse le spese relative ai trasporti effettuate mediante autoservizi pubblici di linea, per le quali non si applicano le nuove restrizioni.

La finalità è quella di introdurre un contrasto di interessi tra fornitori e acquirenti con particolare riferimento ai fornitori di servizi (alberghi, ristoranti, taxi e noleggi con conducente, …) che potrebbero preferire i pagamenti in contanti per non dichiarare i relativi ricavi.

Con le nuove disposizioni, imprese, lavoratori autonomi e dipendenti acquirenti dei servizi sono obbligati a effettuare pagamenti tracciabili, necessari per dedurre i costi ed evitare la tassazione delle somme rimborsate per quanto attiene ai dipendenti e co.co.co.

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e dunque dal 1° gennaio 2025.

Sarà, quindi, fondamentale che tali spese siano effettuate tramite versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciati (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Si evidenzia che l’articolo 51, comma 5, del Tuir in tema di rimborsi analitici, permette che le «altre spese», quali le spese di lavanderia, parcheggio, eccetera, anche non documentabili, sostenute dal dipendente in occasione delle trasferte o missioni, possono essere attestate fino all’importo massimo giornaliero di 15,49 euro, elevate a 25,82 euro per le trasferte all’estero, senza necessità che siano documentate. In attesa di chiarimenti ufficiali, queste spese parrebbero fuori dal campo di applicazione della nuova normativa e relative penalizzazioni.

Con le nuove norme, il dipendente, in caso di pagamento non tracciato, otterrà, comunque, il rimborso delle spese sostenute in trasferta, in quanto obbligo derivate dall’applicazione della contrattazione collettiva; tuttavia, tali spese saranno rimborsate assoggettandole a imposte e contributi.