Il nuovo regime di tassazione per le auto concesse in uso promiscuo ai lavoratori, in vigore dal 2025, agevola in particolare le auto elettriche e le supercar, mentre le altre tipologie di veicoli risultano più tassate.
Le auto concesse al dipendente possono essere tassate secondo il “valore normale” per le auto concesse solo a utilizzo privato o secondo un “valore convenzionale” per le auto concesse a utilizzo promiscuo. Sulle auto concesse a solo uso lavorativo non sono dovute imposte e contributi.
Relativamente alla tassazione delle auto a uso promiscuo, la lettera a) del comma 4 dell’articolo 51 del Tuir determina forfettariamente l’imponibile fiscale sulla base di due componenti:
- il costo chilometrico definito annualmente dall’Aci per il modello specifico di veicolo, su una percorrenza convenzionale annua di 15mila km;
- un coefficiente fiscale determinato dal Legislatore.
Il risultato dell’applicazione del coefficiente al costo chilometrico determina l’imponibile fiscale al netto di eventuali trattenute in capo al dipendente. Il valore fiscale dell’auto rientra nei fringe benefit, anche per il 2025, esenti fino a mille euro o 2mila per i lavoratori con figli a carico.
La legge di Bilancio modifica il coefficiente fiscale prendendo a riferimento non più il consumo di Co2 ma il tipo di alimentazione usato. Nello specifico, per i veicoli di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° gennaio 2025, i coefficienti fiscali utilizzabili saranno i seguenti:
- 10% in caso di attribuzione di veicoli elettrici a batteria;
- 20% in caso di assegnazione di veicoli elettrici plug-in ibridi;
- 50% in tutti gli altri casi (veicoli a metano, gpl, idrogeno, benzina, gasolio e gli ibridi Hev).
Con specifico riferimento alla nuova norma, i nuovi coefficienti si applicano ai veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° gennaio 2025.
Da quanto sopra sembrerebbe discendere che, qualora l’assegnazione dell’auto riguardi un veicolo già immatricolato nel 2024 o in anni precedenti anche se l’assegnazione avverrà dopo il 1° gennaio 2025, troveranno applicazione le “vecchie” regole ovvero la valorizzazione secondo la classe di emissione CO2.