L’INL fornisce – con la nota 9326/2024 – nuove indicazioni sulla patente a crediti; nello specifico sulla procedura per il calcolo delle sanzioni amministrativa in caso di soggetti privi di patente.
La normativa vigente prevede che “la patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili (…)”. Stessa previsione si applica all’impresa o al lavoratore autonomo che operano privi di patente o alle imprese e ai lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia, privi di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine o, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.
La nota evidenzia che il valore dei lavori sul quale calcolare l’importo della sanzione amministrativa, cui vanno incontro imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri privi di patente a crediti (o di un documento equivalente) o con una patente con meno di 15 crediti, è quello riferito al singolo contratto sottoscritto dal trasgressore. Tale valore è da considerarsi al netto dell’Iva.
Ne consegue che, in sede di verifica ispettiva, gli ispettori del lavoro potranno chiedere tanto all’impresa o al lavoratore autonomo, quanto al committente, l’esibizione del contratto o del capitolato. Inoltre, sarà possibile prendere a riferimento anche eventuali preventivi formulati dall’impresa o dal lavoratore autonomo sottoscritti per accettazione dal committente.
Se le parti non hanno formalizzato e indicato il valore dei lavori, così come nel caso in cui il 10% del valore dei lavori risulti di importo inferiore a 6mila euro, la sanzione verrà determinata prendendo a riferimento detta soglia minima.
Una volta individuato il dato economico di rifermento – 10% del valore dei lavori ovvero, se tale importo risulti inferiore o non noto, la soglia minima di 6mila euro prevista dal legislatore – la quantificazione in concreto della sanzione avverrà applicando l’articolo 16 della legge 689/1981. Ne consegue che per lavori di valore fino a 60mila euro la sanzione amministrativa sarà sempre pari a 2mila euro, ovvero, ai sensi del citato articolo 16, pari alla terza parte della sanzione prevista.
Ai fini dell’accertamento dell’illecito e dell’irrogazione della relativa sanzione, è competente – oltre agli ispettori del lavoro – anche il personale delle aziende sanitarie locali, ex articolo 13 del Dlgs 81/2008. In caso di mancato pagamento della sanzione, l’Ispettorato del lavoro competente a emanare la relativa ordinanza-ingiunzione sarà quello nel cui ambito territoriale opera il funzionario che ha accertato l’illecito.
Da ultimo, nella nota viene evidenziato che il personale ispettivo allontanerà l’impresa o il lavoratore autonomo dal cantiere oggetto di accertamento, informando gli stessi dell’impossibilità di operare all’interno di qualunque cantiere temporaneo o mobile di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), del Dlgs 81/2008 in assenza di patente o di documento equivalente ovvero con una patente con punteggio inferiore ai 15 crediti.