Sulla Gazzetta Ufficiale n. 236/2024 è stata pubblicata la Legge n. 143/2024, di conversione, con modificazioni, del DL n. 113/2024, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico.
Elenchiamo, di seguito, le principali novità che riguardano le aziende e i lavoratori:
- Art. 1 – Disposizioni in materia di credito d’imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica;
- Art. 2 – Misure in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia;
- Art. 2-bis – Disposizioni in materia di benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti;
- Art. 2-ter – Trattamento sanzionatorio per i soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono;
- Art. 3 – Disposizioni in materia di associazioni e società sportive dilettantistiche;
- Art. 4 – Credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche;
- Art. 6 – Tassazione dei redditi di talune categorie di lavoratori frontalieri.
L’articolo 2-bis prevede il cd. bonus Natale, ovvero un’indennità pari a 100 euro da riconoscere ai lavoratori dipendenti.
Tale gratifica (che non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore) verrà erogata con la busta paga di dicembre solo nel caso in cui il dipendente soddisfi, contemporaneamente, i seguenti requisiti:
- Abbia un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
- Abbia il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, che si trova nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del TUIR, oppure abbia almeno un figlio che si trova in tali condizioni e per il quale sussistano anche le circostanze previste dall’articolo 12, comma 1, lettera c), decimo periodo, dello stesso testo unico delle imposte sui redditi;
- L’imposta lorda determinata sui redditi di cui all’articolo 49 del TUIR, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo, percepiti dal lavoratore, è di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del citato TUIR.
Sarà cura dello studio, nel corso delle prossime settimane, inviare ai clienti apposita informativa per il personale e modulistica.