INL: il datore di lavoro è l’unico soggetto che può richiedere l’autorizzazione all’installazione di sistemi di videosorveglianza

Con la Nota 7020/2024 l’INL si esprime in merito alla titolarità del provvedimento autorizzativo all’installazione di sistemi di videosorveglianza affermando che la titolarità e la responsabilità del trattamento dei dati acquisiti – attraverso sistemi di controllo da remoto – fanno capo esclusivamente al datore di lavoro. L’Ispettorato del lavoro non può, quindi, rilasciare il provvedimento autorizzativo, nelle ipotesi in cui il titolare dei dati acquisiti (immagini o tracciamenti) non coincida con il datore istante ma sia un soggetto terzo estraneo al rapporto di lavoro.

Nello specifico si fa riferimento – a titolo esemplificativo – alla società committente nell’ambito di un contratto di appalto o al franchising con il medesimo istante.

L’Ispettorato chiarisce che non può essere rilasciata l’autorizzazione all’installazione e utilizzo di strumenti di videosorveglianza, in quanto l’istante (datore di lavoro) è un soggetto diverso da chi effettivamente tratta i dati raccolti (committente nell’appalto o casa madre nel franchising).

Parimenti, non può essere il committente a presentare istanza, non essendo un soggetto direttamente coinvolto nel rapporto di lavoro.

Negli esempi citati (società committente o franchising), considerata la riconducibilità a un soggetto diverso dal datore di lavoro, di fatto vengono meno tutte le ragioni giustificatrici all’installazione di sistemi di controllo (tutela del patrimonio aziendale, alla sicurezza del lavoro o a ragioni di carattere organizzativo e produttivo) non essendo possibile operare alcuna corretta valutazione nell’ottica del bilanciamento di interessi con la tutela della dignità e della riservatezza dei lavoratori.