La Cassazione Civile – Sezione Lavoro nella Sentenza 15957/2024 opera le seguenti classificazioni i termini di mobbing e straining:
- Si configura la fattispecie di mobbing lavorativo quando ricorre l’elemento obiettivo, integrato da una pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli per la persona interni al rapporto di lavoro, e quello soggettivo dell’intendimento persecutorio nei confronti della vittima, a prescindere dall’illegittimità intrinseca di ciascun comportamento;
- Si configura lo straining quando vi siano comportamenti “stressogeni” scientemente attuati nei confronti di un dipendente, anche se manchi la pluralità delle azioni vessatorie.