Cassazione: se l’obbligo di “accomodamenti ragionevoli” è violato, il licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta è nullo

La sentenza n. 14307/2024 della Cassazione Civile, Sezione Lavoro, afferma che il licenziamento motivato dalla sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore allo svolgimento delle mansioni – se intimato in violazione dell’obbligo di adottare “accomodamenti ragionevoli”  e, quindi, in violazione di doveri imposti per rimuovere gli ostacoli che impediscono a una persona con disabilità di lavorare in condizioni di parità con gli altri lavoratori – realizza una discriminazione diretta ed è pertanto nullo, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria piena, di cui all’articolo 18, commi 1 e 2, St. Lav.