Bonus 150 euro: precisazioni dall’Inps

Con il messaggio 4159/22, diffuso il 17 novembre, l’Inps pubblica ulteriori chiarimenti su alcune particolarità del bonus una tantum di 150 euro previsto dal Decreto Aiuti ter.

Nello specifico, il messaggi evidenzia che:

  • Per i lavoratori che nel mese di novembre 2022 risultano titolari di più rapporti di lavoro, saranno proprio questi a scegliere a quale datore presentare la richiesta di erogazione;
  • L’imponibile previdenziale di riferimento del mese di novembre non è dato dalla somma dei vari imponibili che formano i diversi prospetti paga del mese, ma solo da quello riferito al datore a cui è stata presentata la richiesta di pagamento del bonus;
  • Nel caso in cui nel mese di novembre, il datore eroghi al lavoratore la tredicesima mensilità o gli corrisponda un dodicesimo della stessa, per la verifica del limite dei 1.538 euro l’importo corrispondente alla mensilità aggiuntiva non va sommato all’imponibile del mese.

In aggiunta, l’Istituto prospetta la possibilità di erogare il bonus nella busta paga di dicembre. Ciò può accadere «nelle ipotesi in cui i datori di lavoro non avessero erogato l’indennità con la retribuzione di novembre 2022 per motivi gestionali, nonostante il diritto dei lavoratori a percepirla». Ne consegue che è possibile differire solo il mese di pagamento, ma l’indice di riferimento per valutare la spettanza resta la retribuzione di novembre.