Certificato medico estero: perché sia valido deve contenere tutti gli elementi obbligatori

La Corte di Cassazione – con ordinanza n. 24697 dell’11 agosto 2022 – ha ritenuto legittimo il licenziamento comminato dal datore di lavoro per assenza ingiustificata del lavoratore, in quanto non ritenuto valido il certificato medico redatto all’estero.

Il documento non conteneva l’Apostille prescritta dalla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 riguardante l’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, ovvero mancante, in alternativa, della legalizzazione a cura della rappresentanza diplomatica o consolare italiana.

I Giudici confermano la non validità giuridica di un certificato medico privo di tali caratteristiche e con la sola traduzione in italiano dell’atto. Pertanto, il certificato non è idoneo a giustificare l’assenza dal lavoro.