Decorrenza del termine quinquennale di prescrizione dei crediti da lavoro: la nota INL

L’INL pubblica la nota n. 1959/2022 che fornisce chiarimenti in materia di decorrenza del termine quinquennale di prescrizione dei crediti da lavoro.

Il documento si inserisce nel sentiero già tracciato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 26246/2022 che propone un nuovo orientamento interpretativo in merito e che ribalta il precedente fecondo cui, al fine di individuare il dies a quo della decorrenza del termine di prescrizione, era necessaria ed imprescindibile una valutazione, caso per caso, volta ad accertare tanto la sussistenza di una effettiva tutela reale a favore del lavoratore, quanto di un concreto timore del licenziamento strettamente connesso alla stabilità del rapporto di lavoro.

Tale orientamento è da ritenersi superato alla luce delle novità introdotte dalla Legge n. 92/2012 e dal D.Lgs. n. 23/2015 che hanno comportato, per le ipotesi di licenziamento illegittimo, il passaggio da un’automatica applicazione della tutela reintegratoria e risarcitoria, ad un’applicazione selettiva delle tutele e delle sanzioni applicabili. La tutela reintegratoria acquisisce, così,  un carattere recessivo e residuale tale da determinare, inevitabilmente, un timore del dipendente nei confronti del datore di lavoro per la sorte del rapporto ove egli intenda far valere un proprio credito nel corso dello stesso.

In conseguenza di ciò, la Corte afferma che  il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può definirsi assistito da un regime di stabilità. Questo fa si che – per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della Legge n. 92/2012 – il termine di prescrizione decorra dalla cessazione del rapporto di lavoro.

La Nota INL conferma il superamento del contenuto della precedente dnota prot. n. 595 del 23 gennaio 2020. Pertanto, il personale ispettivo dovrà considerare oggetto di diffida accertativa i crediti (certi, liquidi ed esigibili) di cui il lavoratore dipendente è titolare tenuto conto che il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale inizierà a decorrere solo dalla cessazione del rapporto di lavoro.