Inps: esonero contributivo per le lavoratrici madri

La Circolare Inps 102/2022 riguarda l’esonero – introdotto dalla Legge di Bilancio in via sperimentale per l’anno 2022 – dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro.

Rapporti di lavoro interessati

L’esonero contributivo è rivolto a tutti i rapporti di lavoro dipendente – sia instaurati che instaurandi – del settore privato, compreso il settore agricolo, in riferimento alle lavoratrici madri che rientrino nel posto di lavoro dopo aver fruito del congedo di maternità.

Durata del beneficio

L’esonero contributivo  ha una durata complessiva pari a dodici mesi decorrenti dalla data del suddetto rientro.

Lavoratrici che possono accedere al beneficio

Possono accedere al beneficio tutte le lavoratrici madri, dipendenti di datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ivi compresi quelli appartenenti al settore agricolo, che rientrino nel posto di lavoro dopo avere fruito del congedo di maternità. La misura è, applicabile anche ai rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142. e alle assunzioni a scopo di somministrazione.

Come espressamente disposto dall’articolo 1, comma 137, della legge di Bilancio 2022, l’esonero contributivo spetta alle lavoratrici madri al rientro dal periodo di congedo obbligatorio di maternità. Pertanto, ai fini del legittimo riconoscimento dell’agevolazione, è necessario che la lavoratrice abbia fruito del congedo obbligatorio di maternità.

Inoltre, sebbene la previsione in trattazione faccia riferimento al solo rientro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità, per un periodo massimo di un anno, laddove la lavoratrice fruisca dell’astensione facoltativa al termine del periodo di congedo obbligatorio, la misura può comunque trovare applicazione dalla data di rientro effettivo al lavoro della lavoratrice.

Parimenti, l’esonero contributivo spetta anche al rientro della lavoratrice dal periodo di interdizione post partum.

Considerato che, per espressa previsione legislativa, l’agevolazione in trattazione costituisce una misura sperimentale valevole per l’anno 2022, il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro dovrà in ogni caso avvenire entro il 31 dicembre 2022.

Misura dell’incentivo

Ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’importo dell’esonero è pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice e ha una durata massima di dodici mensilità, che decorrono dal mese di competenza in cui si è verificato il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro, al termine della fruizione del congedo (obbligatorio o parentale) di maternità.

Istanza di riconoscimento dello sgravio

I datori di lavoro dovranno inoltrare domanda all’Inps per richiedere – per conto della lavoratrice interessata – l’applicazione dell’esonero contributivo.