Ministero del lavoro: prolungamento del periodo di prova anche per congedi e permessi ex L. 104/1992

Il Ministero del lavoro pubblica sul proprio sito un articolo in cui si afferma che il prolungamento del periodo di prova in caso di eventi sopravvenuti (articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 104/2022) si applica anche nelle ipotesi di assenze diverse da quelle riportate in maniera esemplificativa nella disposizione in esame.

Tale disposizione normativa  incide sulla natura del periodo di prova, per la cui effettività deve essere preso in considerazione esclusivamente il servizio effettivamente prestato.

Ne consegue che, il periodo di prova resta sospeso in caso di assenza per malattia e in tutti gli altri casi di assenza previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, compresi, quindi, i congedi e i permessi di cui alla legge n. 104 del 1992.