Esonero contributivo: dallo 0,8% al 2%

Il Decreto Aiuti Bis introduce novità in merito all’esonero contributivo sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di cui all’art. 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Infatti, per i mesi da luglio a dicembre 2022 – lo stesso passa (in via eccezionale) dallo 0,8% al 2%.
Possono usufruire del beneficio tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore. L’agevolazione trova applicazione, nel periodo temporale fisso e appositamente predeterminato dalla norma, per tutti i rapporti di lavoro dipendente (esclusi quelli di lavoro domestico) nel rispetto del limite della  retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 2.692 euro.

Condizione per l’applicazione della riduzione è che la retribuzione imponibile, anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. L’esonero, perciò, si applica sulla retribuzione lorda del lavoratore.

Laddove sia superato tale limite, non spetterà alcuna riduzione della quota a carico del lavoratore e, quindi, se il lavoratore in un singolo mese percepisce una retribuzione di importo superiore a 2.692 euro lordi, per quel mese non avrà diritto al beneficio.

Dato che l’importo mensile di 2.692 euro deve essere maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima, la riduzione sarà riconosciuta, a dicembre 2022, sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, laddove inferiore o uguale al limite di 2.692 euro, sia sull’importo della tredicesima, purché inferiore o uguale a 2.692 euro. Se, invece, i ratei di tredicesima sono erogati nei singoli mesi, fermo restando che la retribuzione lorda (imponibile ai fini previdenziali, al netto dei ratei di tredicesima corrisposti nel mese) sia inferiore o uguale a 2.692 euro, la riduzione potrà essere applicata anche sui ratei di tredicesima, purché di importo non superiore a 224 euro (2.692/12). In caso di cessazione del rapporto di lavoro prima di dicembre 2022, la riduzione può essere applicata anche sulle quote di tredicesima corrisposte nel mese di cessazione, se di importo inferiore o uguale a 2.692 euro.

Se i Ccnl prevedono l’erogazione di mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima (ad esempio la quattordicesima), nel mese di erogazione di tale mensilità aggiuntiva la riduzione non si applica, perché la norma fa riferimento alla sola mensilità aggiuntiva della tredicesima per la maggiorazione della soglia mensile di reddito di 2.692 euro.

L’agevolazione non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione (articolo 31, D.Lgs. 150/2015) e non è subordinata al possesso del Durc.

Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

L’esonero non è soggetto alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato e, quindi, all’autorizzazione della Commissione Europea, al rispetto delle condizioni previste dal c.d. Temporary Framework e alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Coordinamento con altri incentivi

L’esonero è cumulabile, per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e nei limiti della contribuzione dovuta, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente.

Per l’effettiva applicazione dell’incremento dell’esonero, si resta in attesa delle istruzioni Inps, sia per le quote ordinarie che per le quote relative ai mesi pregressi.