AE: Rimborsi per trasferte fuori dal Comune

Con la risposta a interpello 405/2022, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti con specifico riferimento alle modalità di determinazione dell’indennità che può essere corrisposta al dipendente che utilizzi il proprio mezzo di trasporto per lo svolgimento di trasferte al di fuori del comune in cui è ubicata la sede di lavoro e sulla relativa esenzione d’imposta.

Il caso oggetto di Interpello riguarda un ente territoriale che, in via eccezionale e per far fronte di particolari esigenze di servizio aveva autorizzato i dipendenti all’uso del mezzo di trasporto personale per delle trasferte al di fuori del Comune ove era situata la sede di lavoro ordinaria. A fronte di tale uso, la pubblica amministrazione aveva previsto l’erogazione di un indennizzo pari alla somma che il dipendente avrebbe speso se, per l’espletamento della medesima trasferta, si fosse avvalso dei mezzi di trasporto pubblico.

L’istante chiede all’Agenzia:

  • Una pronuncia sul regime di tassazione applicabile a tale erogazione;
  • Se la stessa possa ritenersi esentabile in base all’articolo 51, comma 5 del Tuir, poiché sostanzialmente equiparabile al rimborso chilometrico determinato sulla base delle apposite tabelle Aci.

L?AE ricorda che per le trasferte fuori dal territorio del Comune è in ogni caso previsto che i rimborsi analitici delle spese di viaggio, anche sotto forma di indennità chilometrica, e di trasporto non concorrono a formare il reddito quando siano effettuati sulla base di idonea documentazione; questo è possibile se l’indennità chilometrica viene determinata dal datore di lavoro sulla base di elementi oggettivamente riscontrabili; elementi che la prassi ricorrente ha individuato nelle tabelle Aci, avuto riguardo alla percorrenza, al tipo di automezzo usato dal dipendente e al costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura.

L’Agenzia sottolinea che le richiamate tabelle rappresentano un parametro di riferimento ai fini della detassazione delle indennità chilometriche, non essendo possibile ipotizzare, accanto alle fattispecie individuate dal legislatore tributario nel comma 5 dell’articolo 51 del Tuir, nuovi diversi sistemi di calcolo degli importi che non concorrono al reddito.

Dopo quanto esposto, un diverso criterio di commisurazione dell’indennizzo riconosciuto ai dipendenti in trasferta – parametrato alle tariffe del trasporto pubblico – risulterà comunque esente qualora lo stesso risulti minore o uguale rispetto all’indennità chilometrica determinata in base alle tabelle Aci.