Contratto di lavoro: nuovi obblighi informativi

La direttiva (UE) 1152 del 2019 introduce nuovi obblighi in materia di condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili, inserendo nuovi obblighi informativi in capo ai datori di lavoro in fase di stipula di nuovi contratti.

Il testo del decreto legislativo di recepimento della direttiva UE è ancora in bozza, in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

I nuovi obblighi riguardano le informazioni che dovranno essere indicati nella lettera di assunzione ed in tutte le variazioni contrattuali che avranno luogo successivamente.

Entrando nel dettaglio, le nuove informazioni sono le seguenti:

Identità delle parti Datore di lavoro
Lavoratore
Luogo di lavoro
Sede/Domicilio del datore di lavoro
Inquadramento Qualifica
Livello
Mansione
Data inizio rapporto
Tipologia rapporto di lavoro
Durata rapporto di lavoro [eventuale]
Data di fine rapporto [eventuale]
Periodo di prova
Formazione [eventuale]
Durata delle ferie e di eventuali altri congedi retribuiti
Preavviso per recesso da parte datoriale o del lavoratore Procedura
Forma
Tempi
Retribuzione / Compenso con indicazione del periodo e delle modalità di pagamento
Orario di lavoro
Se prevedibile Distribuzione
Straordinario: condizioni e maggiorazioni
Cambi turno
Se non prevedibile Variabilità della programmazione, l’ammontare minimo di ore retribuite garantite e la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite
Ore e giorni di riferimento per lo svolgimento della prestazione
Periodo minimo di preavviso dovuto al lavoratore prima dell’inizio della prestazione [per l’eventuale recesso, ove previsto]
Ccnl applicato
Parti sociali firmatarie del Ccnl
Enti e Istituti che ricevono contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro
Forme di protezione in materia di sicurezza sociale fornite dal datore di lavoro

Le nuove disposizioni si applicano ai seguenti contratti di lavoro:

  • contratto di lavoro subordinato,
  • contratto di lavoro in somministrazione,
  • contratto di lavoro a chiamata,
  • rapporto di collaborazione con prestazione prevalentemente personale e continuativa organizzata dal committente (art. 2, c. 1, D.Lgs 81/2015),
  • contratto di collaborazione coordinata e continuativa (art. 409, c.1, n.3, c.p.c.),
  • contratto di prestazione occasionale (art. 54-bis DL 50/2017),
  • lavoratori marittimi e della pesca, fatta salva la disciplina speciale in materia,
  • lavoro domestico,
  • rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici.

Sono, inoltre, previsti nuovi e specifici obblighi informativi per i dipendenti distaccati all’estero e in caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista in caso di mancata comunicazione o nel caso in cui la stessa avvenga in ritardo rispetto ai termini previsti o in modo incompleto varia da un minimo di 250 euro ad un massimo 1.500 euro per ogni lavoratore interessato.