La direttiva (UE) 1152 del 2019 introduce nuovi obblighi in materia di condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili, inserendo nuovi obblighi informativi in capo ai datori di lavoro in fase di stipula di nuovi contratti.
Il testo del decreto legislativo di recepimento della direttiva UE è ancora in bozza, in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
I nuovi obblighi riguardano le informazioni che dovranno essere indicati nella lettera di assunzione ed in tutte le variazioni contrattuali che avranno luogo successivamente.
Entrando nel dettaglio, le nuove informazioni sono le seguenti:
Identità delle parti | Datore di lavoro | |
Lavoratore | ||
Luogo di lavoro | ||
Sede/Domicilio del datore di lavoro | ||
Inquadramento | Qualifica | |
Livello | ||
Mansione | ||
Data inizio rapporto | ||
Tipologia rapporto di lavoro | ||
Durata rapporto di lavoro [eventuale] | ||
Data di fine rapporto [eventuale] | ||
Periodo di prova | ||
Formazione [eventuale] | ||
Durata delle ferie e di eventuali altri congedi retribuiti | ||
Preavviso per recesso da parte datoriale o del lavoratore | Procedura | |
Forma | ||
Tempi | ||
Retribuzione / Compenso con indicazione del periodo e delle modalità di pagamento | ||
Orario di lavoro | ||
Se prevedibile | Distribuzione | |
Straordinario: condizioni e maggiorazioni | ||
Cambi turno | ||
Se non prevedibile | Variabilità della programmazione, l’ammontare minimo di ore retribuite garantite e la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite | |
Ore e giorni di riferimento per lo svolgimento della prestazione | ||
Periodo minimo di preavviso dovuto al lavoratore prima dell’inizio della prestazione [per l’eventuale recesso, ove previsto] | ||
Ccnl applicato | ||
Parti sociali firmatarie del Ccnl | ||
Enti e Istituti che ricevono contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro | ||
Forme di protezione in materia di sicurezza sociale fornite dal datore di lavoro |
Le nuove disposizioni si applicano ai seguenti contratti di lavoro:
- contratto di lavoro subordinato,
- contratto di lavoro in somministrazione,
- contratto di lavoro a chiamata,
- rapporto di collaborazione con prestazione prevalentemente personale e continuativa organizzata dal committente (art. 2, c. 1, D.Lgs 81/2015),
- contratto di collaborazione coordinata e continuativa (art. 409, c.1, n.3, c.p.c.),
- contratto di prestazione occasionale (art. 54-bis DL 50/2017),
- lavoratori marittimi e della pesca, fatta salva la disciplina speciale in materia,
- lavoro domestico,
- rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici.
Sono, inoltre, previsti nuovi e specifici obblighi informativi per i dipendenti distaccati all’estero e in caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati.
La sanzione amministrativa pecuniaria prevista in caso di mancata comunicazione o nel caso in cui la stessa avvenga in ritardo rispetto ai termini previsti o in modo incompleto varia da un minimo di 250 euro ad un massimo 1.500 euro per ogni lavoratore interessato.