Il 16 maggio scorso è stato sottoscritto dalle parti sindacali il rinnovo del CCNL Area Comunicazione per i lavoratori dipendenti delle Imprese Artigiane e delle Piccole e Medie Imprese dell’Area Comunicazione
L’accordo decorre dal 1°gennaio 2019 e avrà validità fino al 31 dicembre 2022, mentre le modifiche introdotte dall’accordo decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso.
Analizziamo i principali contenuti:
Aumenti retributivi
Le parti hanno convenuto, per le imprese non artigiane, incrementi retributivi a partire dal 1° giugno 2022 e dal 1° dicembre 2022.
Una tantum
Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario una tantum pari a 155 euro; suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.
L’importo sarà erogato in due soluzioni:
- la prima pari a 55 euro con la retribuzione del mese di luglio 2022,
- la seconda pari a 100 euro con la retribuzione del mese di agosto 2022.
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo l’importo dell’una tantum sarà erogato nella misura del 70%, alle stesse decorrenze sopra indicate.
Contratto a tempo determinato
Limiti dimensionali
Nelle imprese che hanno 0 a 5 dipendenti (comprendendo tra questi i soli lavoratori a tempo indeterminato) è consentita l’assunzione di 3 lavoratori a termine.
Per le imprese che occupano più di 5 dipendenti (comprendendo tra questi i soli lavoratori a tempo indeterminato) l’assunzione dei lavoratori con rapporto a tempo determinato è consentita nella misura del 35% del personale in forza, con arrotondamento all’unità superiore.
Per le imprese artigiane che occupano più di 5 dipendenti (comprendendo tra questi i soli lavoratori a tempo indeterminato) l’assunzione dei lavoratori con rapporto a tempo determinato è consentita nella misura del 50% del personale in forza, con arrotondamento all’unità superiore.
Rientrano nella stagionalità:
A) le attività connesse alla prestampa, stampa, cartotecnica, legatoria, finitura, packaging, marketing relative:
1) al periodo elettorale;
2) alle nuove collezioni del Settore Moda, Occhialeria e dell’Artistico in generale;
3) agli eventi o festività in genere e alle fiere di ogni settore di produzione e servizio;
4) all’editoria universitaria e scolastica di ogni ordine e grado;
5) alle produzioni stagionali del Settore Agroalimentare e turistiche;
6) al rinnovamento dei cataloghi e delle produzioni del Settore del Mobile e dell’Arredo in genere.
B) attività amministrativo/contabili il cui picco di lavoro è determinato da scadenze cicliche e ricorrenti come previste o introdotte dalla normativa di settore vigente nel tempo (es. mod.CU, mod.770, mod.730, autoliquidazione, nuove modalità di fatturazione; ecc.).
Ulteriori ipotesi di stagionalità potranno essere individuate dalla contrattazione collettiva regionale.
Sono previste ulteriori causali di ricorso al contratto a tempo determinato In applicazione dell’art. 41 bis del D.L. 73/2021, convertito in Legge n. 106/2021, le parti concordano che in aggiunta alle ipotesi di ricorso al contratto a tempo determinato previste dall’art. 19, c. 1, lett. a) e b), del D.lgs. 81/2015 individuando specifiche esigenze che costituiscono ulteriori ipotesi di ricorso al contratto a tempo determinato.
Apprendistato professionalizzante
La retribuzione dell’apprendista non potrà superare – per effetto delle minori trattenute contributive – la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello; la stessa regola si applica al lavoratore ex apprendista che continui a godere del più favorevole regime contributivo per il periodo successivo alla qualificazione.
Viene, inoltre, pubblicata la tabella della progressione retributiva per i contratti di apprendistato.
Flessibilità
Le ore passano a 160 ore annue. Per le ore eccedenti le 144 ore annue e fino alle 160 ore annue verrà corrisposta la maggiorazione del 20% da calcolarsi sulla retribuzione di fatto da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi.