In tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, il tirocinante deve essere considerato come un lavoratore dipendente. Pertanto, il datore di lavoro ha l’obbligo di osservare tutte le disposizioni contenute nel TU Sicurezza (D.Lgs. 81/2008). Questo il contenuto della sentenza n. 7093/2022, pronunciata dalla Corte di Cassazione (Quarta Sezione Penale) il 1° marzo scorso.
Il caso in esame riguarda un infortunio sul lavoro occorso ad una studentessa tirocinante presso un’azienda agricola; la tirocinante sostiene di non aver ricevuto alcun tipo di formazione in materia di sicurezza né istruzioni sulle modalità operative di svolgimento dei compiti assegnati.
La Corte di legittimità – conformandosi al giudizio di merito – ha affermato che il tirocinante deve essere equiparato al lavoratore ritenendo, pertanto, applicabile il TU Sicurezza.
La Corte afferma, infatti che, sono soggetti alla tutela coloro che svolgono attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro […] anche al solo fine di apprendere un mestiere, nonché il beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento.
In conseguenza di ciò, il datore di lavoro ha il dovere – anche nei confronti dei tirocinanti – di adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Questo con particolare riferimento alle regole cautelari di previsione del rischio specifico cui il lavoratore è esposto nell’attività a cui è adibito, di formazione e informazione del tirocinante e di fornitura di idonei dispositivi di protezione.
I Giudici di Cassazione sottolineano che non posso essere portate in difesa del datore di lavoro le seguenti posizioni:
Avvalersi di un professionista incaricato della gestione delle tematiche in materia di salute e sicurezza del lavoro. Questo non esime il datore di lavoro dagli obblighi di valutazione del rischio, che non sono demandabili a terzi;
Il comportamento c.d. abnorme della persona offesa. La disapplicazione, da parte del lavoratore, di norme basilari in materia di sicurezza non può essere considerato estraneo all’area di rischio propria del titolare della posizione di garanzia. Soprattutto se l’evento può essere ricondotto alla violazione di diverse prescrizioni in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro, determinandosi un ampliamento della stessa sfera di rischio in capo al datore di lavoro, che porta a ricomprendervi atti il cui prodursi dipende dall’inerzia del datore di lavoro.