La nota 393/22 dell’INL contiene nuove faq in materia di comunicazione preventiva per i lavoratori autonomi occasionali.
Di seguito, i concetti principali.
Non rientrano tra i soggetti tenuti ad effettuare la comunicazione:
- Chi svolge esclusivamente attività di volontariato e percepisce solo rimborsi spese;
- Le guide turistiche;
- Le prestazioni occasionali rese da traduttori, interpreti e docenti di lingua;
- Le consulenze scientifiche rese da medici iscritti all’Ordine, poiché rientranti nelle c.d. attività intellettuali;
- Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese in regime di smart working, rese fuori dal territorio italiano da lavoratori non residenti in Italia, nell’ambito di progetti di integrazione per i migranti (poiché assoggettate alla disciplina del Paese dove vengono espletate);
- Gli sportivi/atleti che si accordano con società produttrici di abbigliamento sportivo per l’uso della propria immagine, con impegno a pubblicizzare/diffondere lo specifico marchio, indossando capi e attrezzature durante allenamenti, gare, manifestazioni sportive, fiere ed eventi promozionali, in tempi e in luoghi diversi, sia in Italia che all’estero.
Sono, invece, tenuti alla comunicazione:
- Le Spa con partecipazione pubblica, poiché non equiparabili a una P.A.;
- Le prestazioni rese dai produttori assicurativi sono ricomprese nell’obbligo di comunicazione preventiva se rese da produttori assicurativi occasionali, cioè coloro che non sono forniti di lettera di autorizzazione (quinto gruppo di cui all’articolo 7, Ccnl per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione). Per converso, sono escluse se rese dai produttori assicurativi di 3° e 4° gruppo di cui agli articoli 5 e 6, Ccnl per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione, trattandosi di attività commerciale;
Da ultimo, le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese nelle ore serali/notturne e/o nei giorni festivi da parte di tecnici patentati di pronto intervento per persone intrappolate in ascensore (contattati per il tramite di un call center potranno) non saranno sanzionate per la mancata comunicazione nei tempi previsti, stante l’oggettiva impossibilità di conoscere e, conseguentemente, di comunicare in tempi utili tutti i requisiti minimi della comunicazione.
Leggi la Nota INL 393/2022