Infortunio sul lavoro: quando la colpa non è addebitabile al datore di lavoro

La Sentenza di Cassazione n. 836/2022 interviene sui limiti della responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio affermando che – se il datore di lavoro ha effettuato la valutazione del rischio relativo allo svolgimento di una specifica attività, formando il lavoratore e fornendogli tutti i dispositivi di protezione necessari – non può essere ritenuto responsabile delle lesioni personali che il lavoratore si è procurato a causa di una propria condotta non ragionevole e non prevedibile.

Nel caso di specie, un lavoratore – durante l’utilizzo di un tornio –  ha infilato la mano nella zona di lavoro della macchina quando ancora gli organi erano in movimento, con l’intento di prelevare il pezzo dopo la tornitura. In conseguenza di ciò, il dito mignolo – rimasto a contrasto con la torretta – ha riportato la frattura scomposta della falange prossimale.

In prima istanza, tra i responsabili figurava anche il datore di lavoro, accusato del reato di lesioni colpose (art. 590 del C. P.) per non aver individuato il rischio connesso al pericolo derivante dal possibile contatto accidentale delle parti del corpo esposte del lavoratore con le parti in movimento del tornio, e in particolare per non aver munito il macchinario di uno schermo frontale di protezione.

Questi ha proposto un ricorso sostenendo – tra le altre cose – che il macchinario era dotato della certificazione CE (come previsto dal D.lgs. 17/2010) e risultava conforme alla norma Uni En 12840/2003.

Inoltre, nel ricorso è stato rilevato anche il fatto che uno schermo in grado di coprire tutto il campo di lavoro della macchina ne avrebbe impedito l’utilizzo.

La causa dell’infortunio va ricercata nel comportamento messo in atto dal lavoratore: egli – anziché utilizzare il freno a pedale – ha intenzionalmente azionato la leva a frizione e fermato manualmente il mandrino con l’uso di guanti.

Tale comportamento è privo di logica, nonché vietato e – pertanto – non può essere ricondotto a mera disattenzione, considerando anche l’esperienza trentennale dell’operaio nella specifica mansione.